Non è abuso la riorganizzazione societaria senza indebito vantaggio

Pubblicato il 18 maggio 2018

Con la risoluzione n. 40 del 17 maggio 2018, l'agenzia delle Entrate spiega che la riorganizzazione societaria con opzione per il consolidato fiscale non configura abuso del diritto se non c'è il vantaggio indebito e la riorganizzazione è motivata da valide ragioni economiche.

La riorganizzazione del Gruppo esaminata mira all'accesso da parte di una Holding e delle sue controllate al regime della tassazione di gruppo.

Le operazioni effettuate per rientrare nelle condizioni che consentono l’opzione per la tassazione consolidata, chiarisce l'Agenzia, non bastano a bollare come elusiva la riorganizzazione.

Si ribadisce quanto detto nella circolare 53/E/2004 (paragrafo n. 3): le società neocostituite possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di controllanti, già nel corso dell’esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, se “tanto la società controllante tanto la controllata siano società neocostituite” e “la data di costituzione della controllante è non successiva alla data di costituzione della controllata”.

La riorganizzazione del Gruppo prevedeva la costituzione di una società destinata a svolgere il ruolo di capogruppo, alla quale è conferito dai soci l’intero capitale sociale di una S.p.A., mediante un’operazione di conferimento.

La Holding acquisirà anche le partecipazioni totalitarie al capitale sociale di altre 2 società, di cui una con esercizio non coincidente con l’anno solare.

È legittimo porre in essere atti per fruire di un regime fiscale e dei conseguenti vantaggi tributari

Le operazioni propedeutiche all’ottenimento di agevolazioni o di norme di sistema che possono produrre vantaggi per il contribuente - che il legislatore stesso promuove - non sono da considerare automaticamente elusive, ma deve sussistere necessariamente il requisito del vantaggio fiscale indebito.

Nel caso esaminato, relativamente all’opzione per il consolidato fiscale da parte della Holding e della società con anno solare non coincidente, già con effetto dal periodo d’imposta della riorganizzazione, deve escludersi anche l’abusività della modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale da parte della società con anno solare non coincidente al fine di allinearla alla data di chiusura dell’esercizio della Holding (nonché delle altre società del Gruppo) così da poter accedere al regime della tassazione di gruppo.

Infatti, con riferimento al requisito dell’ “identità dell’esercizio sociale”, (che, come chiarito nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003, deve consistere nell’identità di chiusura del periodo d’imposta), l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che esso deve ritenersi soddisfatto anche con riguardo a quei soggetti che “abbiano anticipato la chiusura dell’esercizio sociale (deliberando la modifica della decorrenza temporale dello stesso) al fine di renderla omogenea con quella delle altre società che intendono partecipare al consolidato (cfr. circolari n. 53/E del 2004 e n. 40/E del 2016)”.

Dunque, la modifica della durata dell’esercizio sociale non configura l'abuso del diritto: “nel presupposto che le società del Gruppo pongano in essere le operazioni così come descritte nell’istanza di interpello (in particolare, la delibera di modifica da parte di Delta S.r.l. della data di chiusura del suo esercizio sociale, anticipandola al 31 dicembre 2017, e l’acquisizione, entro il 31 dicembre 2017, del controllo rilevante delle società Beta S.p.A. e Gamma S.p.A. da parte della Holding), va esclusa l’abusività della riorganizzazione del Gruppo ai fini dell’accesso al consolidato fiscale, sia con effetto dal periodo d’imposta 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017, per quanto concerne la Holding e Delta S.r.l., sia con effetto dal periodo d’imposta 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, per quanto riguarda le altre società del Gruppo”.

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