Non imponibilità Iva esclusa per i progetti PNC: interpretazione Entrate

Pubblicato il 07 agosto 2025

In data 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 202/2025, fornendo importanti chiarimenti in materia di trattamento IVA applicabile agli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC).

L’oggetto dell’interpello riguarda, in particolare, la possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 72, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972, nonché l’eventuale applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% prevista per le opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A – Parte III dello stesso decreto.

La risposta dell’Agenzia si colloca in un contesto normativo e operativo di crescente complessità, dove numerosi soggetti – pubblici e privati – sono coinvolti nella realizzazione di progetti strategici legati al PNRR e ai fondi complementari nazionali. Il chiarimento fornito assume quindi una portata generale e implicazioni rilevanti per molte imprese e enti coinvolti in programmi finanziati con risorse pubbliche.

Attraverso una lettura puntuale del caso concreto e del quadro normativo di riferimento, l’Agenzia chiarisce in modo rigoroso quando è possibile applicare il regime di non imponibilità IVA previsto per le operazioni con l’Unione europea e quali sono i presupposti oggettivi per beneficiare dell’aliquota ridotta nelle opere edilizie.

Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)

Il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) è uno strumento di programmazione nazionale, introdotto dal legislatore italiano con il Decreto legge n. 59/2021, finalizzato a integrare e rafforzare gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Finanziato interamente con risorse a carico del bilancio dello Stato, il PNC affianca il PNRR nella realizzazione di progetti strategici, soprattutto in ambiti di interesse pubblico come infrastrutture, sanità, ricerca, innovazione e coesione territoriale.

Pur essendo collegato al più ampio disegno europeo di rilancio post-pandemia, il PNC si distingue per la sua natura nazionale, e le sue misure non rientrano direttamente nella gestione finanziaria o contrattuale dell’Unione Europea. Tale caratteristica ha conseguenze rilevanti in ambito fiscale, in particolare per quanto riguarda l’applicabilità dei regimi IVA agevolati riservati ai progetti finanziati direttamente da fondi unionali.

Contesto normativo: non imponibilità IVA per i progetti UE

La risposta n. 202 del 6 agosto 2025 si fonda sull’interpretazione dell’articolo 72, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972, che disciplina il regime di non imponibilità IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle istituzioni dell’Unione Europea.

Secondo tale disposizione, sono considerate non imponibili le operazioni effettuate:

NOTA BENE: La ratio del regime di non imponibilità è di evitare che il costo dell’IVA gravi sulle istituzioni europee o su progetti da esse direttamente finanziati, garantendo così la neutralità fiscale dell’intervento comunitario.

Tuttavia, affinché tale regime sia applicabile, devono sussistere precise condizioni soggettive e oggettive, tra cui:

Tali requisiti sono esaminati con particolare attenzione dall’Agenzia delle Entrate nella risposta in oggetto, la quale chiarisce che il semplice collegamento tra un progetto e il PNRR o il PNC non è di per sé sufficiente per beneficiare della non imponibilità, in assenza di un rapporto giuridico diretto con l’Unione.

Il caso concreto

L’interpello è stato presentato da un ente pubblico di ricerca sanitario (IRCCS), coinvolto come soggetto attuatore di un progetto di riqualificazione – denominato “ZETA” – finanziato con risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Il progetto, realizzato nell’ambito di una partnership pubblico-privata, prevede la costruzione di strutture a servizio della ricerca e della formazione superiore (tra cui una foresteria, una sala conferenze, laboratori e una serra sperimentale).

Nel rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, il soggetto istante ha sollevato due quesiti principali:

  1. Se fosse possibile applicare il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 72 del DPR 633/72, sostenendo l’esistenza di un legame tra il progetto e i contratti di ricerca finanziati a livello europeo;
  2. In subordine, se potesse quantomeno beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, considerando le opere da realizzare come assimilabili a quelle di urbanizzazione secondaria.

L’Amministrazione ha risposto in modo articolato, escludendo in entrambi i casi l’applicabilità dei benefici fiscali richiesti.

Entrate: perché è esclusa la non imponibilità IVA

L’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicazione della non imponibilità IVA prevista dall’art. 72 del DPR 633/72, spiegando che manca il presupposto fondamentale: il rapporto diretto con l’Unione Europea.

Nel caso specifico, infatti, il progetto “ZETA” è finanziato esclusivamente con fondi nazionali, stanziati nell’ambito del PNC, e la convenzione che regola l’intervento è stipulata con un ente italiano (originariamente l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ora Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio).

L’Agenzia ha chiarito che il semplice fatto che il progetto affianchi o integri il PNRR non è sufficiente per accedere alla non imponibilità IVA: serve un contratto diretto o mediato con l’Unione Europea oppure un finanziamento tracciabile ai fondi europei. In mancanza di questi elementi, il regime agevolato non può essere riconosciuto, anche se il progetto persegue obiettivi di interesse pubblico o ricerca.

Ulteriore diniego: l’aliquota IVA ridotta del 10% non è applicabile

Nel secondo quesito, l’ente istante chiedeva all’Agenzia se fosse possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% prevista per le opere di urbanizzazione secondaria, in base ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A – Parte III del DPR 633/72.

L’Agenzia ha respinto anche questa ipotesi, motivando il diniego con la natura e la destinazione delle strutture da realizzare. In particolare, è stato rilevato che:

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, tutte le opere oggetto del progetto devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria, senza possibilità di applicare trattamenti agevolati, neanche parzialmente.

Indicazioni operative per le imprese: cosa tenere presente

La risposta n. 202/2025 rappresenta un segnale chiaro per le imprese coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione di progetti finanziati con fondi pubblici, in particolare quelli legati al PNC e al PNRR. L’Agenzia delle Entrate conferma un’interpretazione rigorosa e formalmente orientata dei regimi agevolati IVA. Di conseguenza, le imprese devono prestare particolare attenzione a tre aspetti chiave:

  1. Verifica della fonte di finanziamento:
    È fondamentale accertare se il progetto è finanziato direttamente con fondi unionali (gestiti dall’UE) oppure solo con risorse nazionali. Solo nel primo caso si può valutare l’applicazione della non imponibilità IVA ex art. 72.
  2. Analisi dei rapporti contrattuali:
    L’eventuale presenza di un contratto diretto con l’Unione Europea, o con un ente che ha stipulato contratti di ricerca con l’UE, è una condizione essenziale per usufruire della non imponibilità. L’assenza di un legame contrattuale con l’Unione esclude automaticamente l’agevolazione, anche se l’intervento ha finalità di ricerca o interesse pubblico.
  3. Valutazione della natura delle opere:
    Per poter applicare l’aliquota IVA agevolata del 10%, è necessario che le opere realizzate siano chiaramente qualificabili come urbanizzazione secondaria (es. scuole, parcheggi, asili, impianti sportivi pubblici) o edifici scolastici con attività didattica prevalente. Strutture a uso misto, spazi per conferenze o laboratori di ricerca non soddisfano questi requisiti.

NOTA BENE: Prima di formulare un’offerta o stipulare contratti nell’ambito di progetti pubblici o misti, le imprese devono valutare attentamente il regime IVA applicabile, verificando:

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