Non paga l’Irap il commercialista con segretaria

Pubblicato il 14 novembre 2017

Non è dovuta l’Irap da parte del commercialista che esercita esclusivamente attività di docenza universitaria, avvalendosi dell’aiuto di una segretaria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26654 del 10 novembre 2017.

L’agenzia delle Entrate si è opposta, ricorrendo in Cassazione, alla pronuncia della Ctr della Toscana che ha ritenuto insussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione nei confronti di un professore universitario, anche commercialista, con incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco e consulente tecnico nei procedimenti arbitrari, senza svolgere, nell’annualità oggetto di accertamento, attività tipiche della professione di commercialista ed avvalendosi di una dipendente part time con funzioni di segretaria.

Nella pronuncia n. 26654/2017, i magistrati ricordano quanto affermato dalle Sezioni Unite – sentenza 9451/16 – secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione è presente quando il contribuente:

Pertanto, per aversi assoggettamento ad Irap occorre la combinazione del lavoro dell’interessato a quello di mezzi personali che rechino ad esso un apporto significativo, un “valore aggiunto”.

In ciò non rientra l’utilizzo di una dipendente part time svolgente la mansione di segretaria.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy