Non per forza l'alto reddito consegue da un'autonoma organizzazione

Pubblicato il 12 settembre 2009
La Cassazione, con la sentenza n. 19515 del 10 settembre 2009, ha accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da un anziano professore di procedura penale avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia gli aveva negato il rimborso dell'Irap sull'assunto che, in considerazione dell'alto reddito percepito, doveva presumersi, in capo allo stesso, la presenza di un'autonoma organizzazione. Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali hanno disposto che la vicenda venga rivalutata anche in considerazione del fatto che “l'elevata specializzazione del professionista è elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di organizzazione”. Inoltre, continua la Corte, l'età, di per sé, “non incide minimamente sul piano fisico nello svolgimento dell'attività professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, attività consentite a tutte le età”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Diritto di opzione e modalità di esercizio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy