Non è pertinenza il box auto distante 4 km dall'abitazione
Pubblicato il 21 luglio 2014
Se il box auto dista
4 chilometri dall'abitazione non sussiste il vincolo pertinenziale e, di conseguenza,
l'acquisto non può beneficiare delle agevolazioni per la prima casa.
Lo afferma la Ctr Liguria, con sentenza
643/1/2014,
riformando la pronuncia della Ctp di Genova che aveva annullato l'avviso di liquidazione emanato dalle Entrate – contenente l'irrogazione delle sanzioni per il recupero delle somme dovute per le imposte ipocatastali.
I requisiti per il vincolo pertinenziale
Secondo i contribuenti, acquirenti del locale autorimessa distante 4 chilometri dall'abitazione principale, sussiste la relazione pertinenziale tra i due locali, in quanto scorciatoie esistenti nel paese permettono di raggiungere l'autorimessa a piedi, percorrendo 700 metri.
Ma i giudici liguri ricordano che secondo l'art. 817 del codice civile,
per aversi rapporto pertinenziale tra due locali occorre la presenza del
requisito oggettivo – il servizio di pertinenza od ornamento di un locale alla cosa principale – e del
requisito soggettivo - la volontà del proprietario di adibire il locale a pertinenza della cosa principale.
Nel caso di specie non vi sono dubbi sulla presenza del requisito soggettivo: diversamente,
manca il requisito oggettivo essendo la distanza tra i due immobili di circa Km.4, il che
rende impossibile un utilizzo immediato della pertinenza.
Inoltre, la pertinenzialità richiede anche che “
l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa”.
E' quindi
legittimo l'avviso di liquidazione emesso a carico dei contribuenti.