Non è pertinenza il box auto distante 4 km dall'abitazione

Pubblicato il 21 luglio 2014 Se il box auto dista 4 chilometri dall'abitazione non sussiste il vincolo pertinenziale e, di conseguenza, l'acquisto non può beneficiare delle agevolazioni per la prima casa.

Lo afferma la Ctr Liguria, con sentenza 643/1/2014, riformando la pronuncia della Ctp di Genova che aveva annullato l'avviso di liquidazione emanato dalle Entrate – contenente l'irrogazione delle sanzioni per il recupero delle somme dovute per le imposte ipocatastali.

I requisiti per il vincolo pertinenziale

Secondo i contribuenti, acquirenti del locale autorimessa distante 4 chilometri dall'abitazione principale, sussiste la relazione pertinenziale tra i due locali, in quanto scorciatoie esistenti nel paese permettono di raggiungere l'autorimessa a piedi, percorrendo 700 metri.

Ma i giudici liguri ricordano che secondo l'art. 817 del codice civile, per aversi rapporto pertinenziale tra due locali occorre la presenza del requisito oggettivo – il servizio di pertinenza od ornamento di un locale alla cosa principale – e del requisito soggettivo - la volontà del proprietario di adibire il locale a pertinenza della cosa principale.

Nel caso di specie non vi sono dubbi sulla presenza del requisito soggettivo: diversamente, manca il requisito oggettivo essendo la distanza tra i due immobili di circa Km.4, il che rende impossibile un utilizzo immediato della pertinenza.

Inoltre, la pertinenzialità richiede anche che “l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa”.

E' quindi legittimo l'avviso di liquidazione emesso a carico dei contribuenti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy