Non è più consumatore chi “aspira” a diventare imprenditore con l’aiuto del commercialista

Pubblicato il 05 novembre 2013 La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24731 del 4 novembre 2013 interviene sulla corretta interpretazione del regolamento di competenza per il foro del consumatore.

Il codice del consumatore, per i contratti negoziali fuori dai locali commerciali, prevede che la sede giudiziaria del luogo di residenza del privato si applichi solo in caso di contratti conclusi “al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, sia futura”.

Ma, nel caso esaminato, una contribuente, che intendeva iniziare un’attività imprenditoriale, si era rivolta ad un commercialista per l’assistenza nella procedura di finanziamento statale per, poi, invocare l'applicabilità del foro esclusivo del consumatore, data l’insorgenza di un attrito con lo stesso professionista in ambito economico.

In merito, la Corte dissipa la diatriba ricordando che “in tema di disciplina di tutela del consumatore, non riveste la qualità di consumatore una persona quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività professionale da intraprendere”.

Non rileva il fatto di non aver ancora iniziato l’attività, ma la funzione che il contratto (con il professionista) le attribuisce.

Pertanto, nell’ordinanza si stabilisce che il foro esclusivo del consumatore in relazione alla controversia di chi richiede al commercialista consulenza aziendale non può essere adito.
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