Non è punito chi sbaglia, in buona fede, l’acconto Imu

Pubblicato il 22 maggio 2012 Tra le indicazioni e le precisazioni sull’Imu, della circolare n. 3/2012 del Mef, è chiarita la non punibilità per chi commette errori a giugno 2012 nel pagamento dell’acconto, se “l’errore del contribuente è stato determinato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. Resta che l’errore perdonato deve essere riparato con il saldo di dicembre.

Dunque, per il primo appuntamento dell’Imposta municipale non varranno le regole punitive degli adempimenti successivi. In via generale, si spiega che i comuni mantengono la potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione, ai fini dei quali la disciplina Imu ricalca sia le regole Ici che quelle della generalità dei tributi locali, ex articolo 1, commi 161 e seguenti, della legge 296/2006.

Per l’omessa presentazione della dichiarazione la sanzione sarà tra il 100% e il 200% dell'imposta dovuta; per le dichiarazioni infedeli, la sanzione può andare dal 50% al 100% dell'imposta dovuta; per il ritardato, insufficiente o omesso versamento la sanzione è del 30% dell’imposta.

Sconti sono previsti, come per l’Ici, in caso di adesione con pagamento della pretesa e di ravvedimento operoso. È da segnalare che il "ravvedimento lungo", oltre i trenta giorni dalla violazione, ha come scadenza un anno dalla commissione della violazione, poiché, a differenza dell'Ici che aveva la dichiarazione periodica annuale, nell'Imu la dichiarazione si presenta entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dei beni immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. In proposito, si ricorda che la dichiarazione Imu non deve essere presentata se l’atto di acquisto è passato per il notaio.

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