Non spetta alla banca la verifica della veridicità della dichiarazione di “operatore qualificato” rilasciata dal cliente

Pubblicato il 10 settembre 2011 Con sentenza del 7 settembre 2011, la n. 2476, la Corte d'appello di Milano ha spiegato come non spetti all'istituto di credito con cui si stipuli un contratto di swap la verifica della veridicità della dichiarazione di “operatore qualificato” rilasciata dal cliente al momento della stipula in quanto l'articolo 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 non richiede “alcun onere di riscontro della veridicità della dichiarazione, riconducendo invece alla responsabilità di chi amministra e rappresenta la società dichiarante gli effetti di tale dichiarazione”.

In presenza, dunque, di una discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione rappresentata, spetta a chi voglia far valere il vizio, e quindi, al cliente della banca, l'onere di dimostrare che l'intermediario finanziario ne abbia approfittato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: secondo sì della Camera

19/09/2025

Inail: aggiornati i minimali e i massimali di rendita

19/09/2025

Certificatori Tcf: primi elenchi attivi e nuove regole CNDCEC

19/09/2025

Centralinisti telefonici non vedenti: nuove sanzioni per i datori di lavoro

19/09/2025

Salario minimo a tre vie: al via l’esame al Senato

19/09/2025

Incentivo al posticipo della pensione: esenzione fiscale per dipendenti pubblici

19/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy