Norma antielusiva. Vietati gli sconti per chi non opera con soggetti terzi

Pubblicato il 23 aprile 2011 L’applicazione di sconti praticati da un'impresa italiana solo sulle vendite effettuate alle società estere appartenenti al proprio gruppo, viola la normativa sul transfer pricing e realizza una forma di elusione.

Gli unici sconti (remise) dei quali il prezzo di libera concorrenza può tener conto sono quelli praticati verso soggetti estranei al gruppo.

Questo è il principio che emerge dalla sentenza n. 7343/2011, con cui la corte di Cassazione dirime un contenzioso sui prezzi di trasferimento risalente agli anni '90. I supremi giudici hanno precisato che il valore normale da attribuire alle transazioni infragruppo deve certamente tener conto degli sconti, ma se praticati anche a soggetti estranei. Infatti, si legge nel testo della sentenza che le cosiddette "rémise", ovverosia le riduzioni percentuali del prezzo praticate nei soli rapporti economici ("operazioni") con società considerate nel settimo comma dell’art. 110 del TUIR, "non costituiscono gli "sconti d'uso" contemplati dal terzo comma dell’art. 9 del medesimo TUIR perché le riduzioni percentuali del prezzo di "listino" e/o di "tariffa" che la norma prende in considerazione quali "sconti d'uso" sono unicamente quelle usualmente praticate dal "soggetto" sui propri "listini" o sulle proprie "tariffe" (se esistenti) per le operazioni concluse "in condizioni di libera concorrenza", ovverosia per le operazioni economiche concluse con soggetti estranei al proprio gruppo economico”.
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