Notai Triveneto, orientamenti in materia societaria

Pubblicato il 28 settembre 2017

Svolgimento delle assemblee mediante video – conferenze, clausole statutarie c.d. drag – along, usufrutto sulle azioni e relativi diritti; sono questi alcuni degli argomenti affrontati dai notai del Triveneto nelle nuove massime elaborate in materia societaria, che verranno presentate al Convegno di Sarmeola di Rubano, Padova, il 30 settembre 2017.

Assemblee con mezzi di telecomunicazione

Nelle società per azioni “chiuse” - ossia dove non vi è diffusione di capitale al pubblico - deve ritenersi sempre possibile, anche in assenza di specifica previsione statutaria, l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati in concreto i principi del metodo collegiale (tutti i partecipanti devono poter interagire allo stesso modo). Spetta, a tal proposito, al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale e, laddove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci. E’ sempre possibile, con il consenso unanime, derogare alla regola statutaria.

Clausole drag – along

Sono introducibile nello statuto – con le maggioranze richieste per la sua modifica – le clausole statutarie di drag – along (ossia, che attribuiscono a determinati soci il diritto di vendere insieme alle loro azioni, anche quelle dei restanti soci) che non siano strutturate come un diritto di opzione call a favore del socio venditore, ma piuttosto come l’attribuzione ai soci di maggioranza del diritto di porre termine all’investimento comune effettuato da tutti i soci.

In tal modo strutturate, infatti, le clausole di drag-along non attribuiscono ai soci di maggioranza un diritto nuovo ed individuale, ma si limitano a prevedere una particolare modalità di liquidazione di tutti i soci (la vendita diretta della società anziché del suo contenuto) all’esito dell’esercizio di un diritto tipico già codificato: quello di deliberare a maggioranza in qualsiasi momento lo scioglimento anticipato della società, ossia il disinvestimento collettivo.

Usufrutto sulle azioni e relativi diritti

E’ stato inoltre previsto un nuovo orientamento in fatto di usufrutto sulle quote di partecipazione al capitale sociale. Prendendo difatti atto che l’art. 2352 c.c. disciplina soltanto l’attribuzione dei diritti amministrativi in caso di usufrutto sulle azioni - disinteressandosi di quelli economici - si deve ritenere che all’usufruttuario di azioni spettino i diritti economici previsti dalla disciplina generale, ovvero il diritto a percepire i frutti civili ex art. 984 c.c. Nel caso delle azioni societarie, in particolare, hanno natura di frutti civili, gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione.

Gli utili destinati a riserva non spettano dunque all’usufruttuario, in quanto la decisione di non distribuirli equivale ad una loro “capitalizzazione”, con definitiva apprensione al patrimonio della società delle somme accantonate. L’eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse da utili o di capitale, equivale ad una attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto alla loro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell’art. 1000 c.c., dovrà esercitarlo in concorso con l’usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l’usufrutto. La stessa regola si riferisce anche all’ipotesi di distribuzione di riserve in natura.

Diritti particolari ai soci

Infine – si legge nelle massime - i soci a cui sono attribuiti diritti particolari ai sensi dell’art. 2468 comma 3 c.c. non devono necessariamente essere determinati nell’atto costitutivo ma possono in esso essere anche semplicemente determinabili mediante elementi certi ed oggettivi.

 

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