Notai Triveneto: valori diversi per conferimento e partecipazione

Pubblicato il 16 settembre 2015

Tra le nuove massime in materia societaria, che saranno illustrate dai notai del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie nel convegno che si svolgerà il 19 settembre a Sarmeola di Rubano (Padova), spicca per originalità quella che afferma come la perdita che azzera il capitale sociale della Srl non annulla le quote di partecipazione dei soci.

Tale affermazione deriva dal cambiamento operato con la riforma del 2003 con la quale è stato incrinato il principio per cui tra conferimento del capitale e relativa partecipazione allo stesso il rapporto deve essere stringente; da quel momento, in sede di apporto di capitale, non deve forzatamente coincidere il valore del conferimento con il valore della partecipazione.

Ad esempio, Tizio e Caio possono versare importi diversi ma detenere la stessa percentuale di partecipazione.

Secondo i notai triveneti, tale impostazione consente di riconoscere alle partecipazioni di capitale di Srl «la loro intrinseca reale natura di “quota nell’affare”, piuttosto che quella di entità nominale astratta priva di qualsiasi significato concreto».

Da ciò discende, tra le altre cose, che nella delibera di ricostituzione del capitale azzerato non c'è l'obbligo di offrire in sottoscrizione il 100% delle partecipazioni rinvenienti dall’aumento di capitale.

Rivalutazioni a seguito di concordato preventivo

Altra massima stabilisce che, a seguito dell'omologa relativa al concordato preventivo o ad accordo di ristrutturazione dei debiti, è possibile dar luogo a rivalutazioni o istituire nuove poste in deroga alle regole di redazione del bilancio fissate dal codice civile: questo per consentire di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

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