Notaio fideiussore della parte Sospeso

Pubblicato il 21 dicembre 2016

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato la responsabilità disciplinare di un notaio, ai sensi degli artt. 28 e 147 Legge notarile – con conseguente sospensione dall'esercizio della professione - cui era stato contestato di aver prestato, in violazione dei principi di terzietà, due fideiussioni bancarie a favore di una società sua cliente, e di aver indebitamente ricevuto, in situazione di interesse, alcuni atti negoziali (compravendite, atti di mutuo ed apertura di credito in conto corrente) che riguardavano proprio la società da lui personalmente garantita con le predette fideiussioni.

Interesse personale

Con riferimento all'art. 28 Legge n. 89/1913, la Corte ha ribadito che ne viola il precetto, e dunque commette illecito disciplinare, il notaio che stipuli atti di compravendita, di mutuo o di apertura di credito in cui sia parte una società a favore della quale il notaio abbia precedentemente prestato fideiussione. Sussiste difatti, in tal caso, l’interesse personale del notaio alle sostanziali modificazioni del patrimonio della società garantita.

Compromesse dignità reputazione prestigio classe notarile

In riferimento all'art. 147 Legge notarile, i giudici supremi danno conferma, nell'ipotesi di specie, dell’avvenuta compromissione della dignità, reputazione, decoro e prestigio della classe notarile, stante la commistione tra l’esercizio della funzione notarile e lo svolgimento di attività negoziali. Attività di per sé non illecite – conclude la Corte con sentenza n. 26369 del 20 dicembre 2016 - ma che lo divengono allorché compiute dal notaio, al quale, non solo è precluso in via di principio e per statuto professionale lo svolgimento di attività d’impresa e commerciale, ma è altresì vietato creare legami di natura negoziale - commerciale con gli stessi soggetti per i quali egli è poi chiamato a svolgere prestazioni notarili.

 

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