Notariato. Diritti edificatori non assimilabili a quelli reali

Pubblicato il 17 ottobre 2014 Lo studio n. 540-2014/T, approvato dal Consiglio nazionale del Notariato nella seduta del 2-3 ottobre 2014 è incentrato sulla tematica “Negoziazione dei diritti edificatori e relativa rilevanza fiscale, anche alla luce dell'art. 2643 n. 2-bis c.c.

La riflessione dei notai prende le mosse dalla considerazione della novella legislativa introdotta dal comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legge n. 70/2011 - convertito in Legge n.106/2011 - che ha aggiunto, nel testo dell'articolo 2643 del Codice civile il numero 2-bis, ai sensi del quale risultano soggetti a trascrizione nei registri immobiliari i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori comunque denominati, previsti da norme statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

La codificazione delle astratte figure negoziali aventi ad oggetto diritti edificatori - si legge nelle conclusioni dello studio - non ha avuto il significato di sancire la “realità” di tali diritti. Il legislatore, ossia, ha legittimato anche per queste figure il ricorso allo strumento della trascrizione immobiliare solo per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori.

Per i notai, il difetto degli elementi dell'immediatezza e dell'inerenza, qualificativi e costitutivi del diritto reale, non consentirebbero l'assimilazione strutturale tra i diritti edificatori e quelli reali che sta alla base delle consequenziali convinzioni applicate nell'ambito del diritto tributario”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensionati con trattamenti minimi: addendum alla convenzione INPS–Friuli Venezia Giulia

11/03/2026

Messaggi WhatsApp tra colleghi: illegittima la sanzione disciplinare

11/03/2026

5 per mille 2026: aperte le iscrizioni per le Associazioni sportive dilettantistiche

11/03/2026

Assirevi: nuove indicazioni per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

11/03/2026

Collegamento Pos-Rt, obbligo confermato sul franchising

11/03/2026

APE sociale 2026: domanda di certificazione requisiti entro il 31 marzo

11/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy