Notariato, indicazioni sulle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

Pubblicato il 21 maggio 2015 Dopo un iter piuttosto lungo e complesso la riforma del titolo V del Testo Unico bancario, così come disposta dal Dlgs 141/2010, si può dire completata, grazie all'emanazione del decreto del ministero dell’Economia n. 53/2015 (G.U. 8 maggio 2015 n. 105 ) e della circolare 288/2015 sulle «Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari» da parte della Banca d'Italia, che entrerà in vigore il 13 luglio 2015.

Sulla recente produzione regolamentare di riforma del Titolo V del Tub, si è espresso il Consiglio Nazionale del Notariato che, in una nota esplicativa del 20 maggio, fornisce le prime indicazioni sulle nuove disposizioni di vigilanza che sono state dettate per gli intermediari finanziari da parte della Banca d’Italia.

Il Notariato segnala che entrerà gradualmente in vigore, a partire dal prossimo 23 maggio, il “Regolamento, recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Si tratta di disposizioni che razionalizzano la disciplina e l’assetto dei controlli cui sono soggetti gli intermediari finanziari e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Tra le novità più significative della riforma, il fatto che è stato:

- limitato l’ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola concessione di finanziamenti;
- istituito un albo unico degli intermediari;
- soppresso l’elenco previsto all’articolo 113 del Tub, dove erano iscritti gli operatori che svolgevano attività finanziaria in via prevalente ma non nei confronti del pubblico;
- prevista l’iscrizione all’albo previsto all’articolo 106 Tub dei confidi di maggiori dimensioni.

Le nuove disposizioni contenute nella circolare della Banca d’Italia diverranno operative gradualmente, vista la complessità e la natura particolare dell’attività svolta dagli intermediari finanziari.

Concretamente, la prima disposizione che entrerà a regime è quella che prevede che l’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di concessione di finanziamenti, di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, deve essere richiesta prima dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
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