Notariato, iscrizione al Runts e valutazione del patrimonio minimo

Pubblicato il 01 febbraio 2023

Viene considerato dal Consiglio nazionale del Notariato il momento dal quale conteggiare la decorrenza dei 120 giorni antecedenti ai fini dell’aggiornamento dell'esistenza del patrimonio minimo dell'ETS per l'iscrizione al Runts.

Le precisazioni contenute nello Studio 11-2022/CTS, pubblicato sul sito della categoria il 31 gennaio 2023, sorgono dall’emanazione della circolare n. 9 del 21 aprile 2022, del Ministero del Lavoro avente ad oggetto “Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS”.

Iscrizione al Runts di enti esistenti

In tale sede, sono state diffuse indicazioni in merito alla natura della documentazione di cui il notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli enti già in possesso della personalità giuridica ai fini del perfezionamento della loro iscrizione al Runts.

Il riferimento è all'art. 22 del Codice del terzo settore (Cts), che al comma 4 prescrive, nel caso di patrimonio minimo costituito da beni diversi dal denaro, l'obbligo di redazione di una relazione giurata, da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, da cui risulti il relativo valore e da allegare all'atto costitutivo.

Quello che si sottolinea è quanto affermato nel punto 2 della circolare 9/2022: per l’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti, in via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.

Tuttavia, fa presente lo Studio 11-2022/CTS, viene espressamente richiamato quanto previsto nella massima n. 3 del 27 ottobre 2020 della Commissione Terzo Settore del Consiglio notarile di Milano, ai sensi della quale per la verifica della sussistenza del patrimonio minimo si fa riferimento ai “documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS”.

Dunque, nella massima suddetta il riferimento temporale dei 120 giorni ha come base la delibera di iscrizione al Runts e non l’istanza.

Per il Notariato il non riferirsi alla delibera ma all’istanza è frutto di un equivoco.

Ciò sia per il puntuale richiamo alla massima n. 3 del 27 ottobre 2020 che prende a riferimento il momento della delibera e sia per la funzione che deve svolgere la documentazione contabile, che è quella di consentire al soggetto di valutare la situazione ai fini della richiesta di iscrizione o meno al Runts.

E tale funzione ha senso se la valutazione viene svolta nel momento in cui viene assunta la relativa delibera, perché è da quell’istante che il notaio deve interrogarsi e rispondere al compito che è chiamato a svolgere.

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