Notifica a mano regolare solo con la consegna al rappresentate legale

Pubblicato il 14 gennaio 2013 Con la sentenza n. 23571/2012, la Corte di Cassazione chiarisce alcuni passaggi procedurali riguardanti la consegna di atti nei confronti di società di capitali.

La Corte sottolinea come nel caso specifico della notifica di un avviso di accertamento effettuata nei confronti di una società di capitali si debbano rispettare delle regole precise, per cui sia le motivazioni sostenute dai giudici di merito che quelle delle Entrate sono state considerate errate.

Per i Supremi giudici nel caso di una notifica a mano, la consegna del plico si deve considerare valida solo se effettuata nella mani del rappresentate legale della società e non in quelle del soggetto delegato a ricevere gli atti. Solo in questo caso la notifica “in mani proprie” è da considerarsi legittima.

A sostegno della propria posizione, la Corte richiama l’articolo 138 del codice di procedura civile, riguardante appunto la “notificazione in mani proprie”, che esplicitamente esige la consegna al rappresentante legale e non al semplice dipendente incaricato di ricevere gli atti e che, nel caso di specie di una Srl in liquidazione, non può dunque essere considerato un soggetto qualunque.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy