Notifica a metà? Addio all’appello

Pubblicato il 19 aprile 2008 La mancata notifica dell’atto di appello nel domicilio eletto da una delle parti nel giudizio di primo grado comporta l’inammissibilità dell’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2 del D. Lgs. 546/92, qualora la parte non si costituisca. La costituzione in giudizio della parte in questione, avrebbe infatti sanato l’irregolarità.

Lo ha deciso la Ctr Piemonte con la sentenza n. 16/33/08 del 17 marzo 2008.
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