Notifica atti in caso di irreperibilità relativa o assoluta

Pubblicato il 04 febbraio 2019

La Corte di cassazione ha fornito un'utile disamina sulla disciplina applicabile in tema di notificazione degli atti di accertamento nelle due circostanze di temporanea assenza o di assoluta irreperibilità del destinatario.

La notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto (cosiddetta irreperibilità relativa).

Deve, invece, procedersi con la disciplina di cui all'articolo 60, lett. e) del DPR n. 600/1973, nei casi di “irreperibilità assoluta” in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché trasferito in luogo sconosciuto, per come risultato a seguito dell'accertamento compiuto dal messo medesimo, attraverso ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, “per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune".

Il principio di diritto è stato ribadito dalla Quinta sezione civile, con ordinanza n. 1338 del 18 gennaio 2019.

Assenza temporanea, notifica ex art. 140 cpc

In particolare, è stato ricordato l'orientamento, ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità (relativa), incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c.

Occorre, così:

Irreperibilità assoluta, raccomandata informativa non necessaria

Diversamente, nell'ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario, si applicano le modalità di notificazione previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.60 comma 1, lett. e).

E in questo caso, per il relativo perfezionamento, occorre:

Con riferimento a questa ultima modalità di notificazione, è stato precisato che non è necessario l'ulteriore adempimento, prescritto per il caso di "irreperibilità relativa", dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, mentre la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

L'invio della raccomandata informativa, infatti, è reso impossibile dallo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Rinnovazione ipotecaria: regole operative e pagamenti

18/12/2025

Prima casa e vendita infraquinquennale: preliminare non evita la decadenza

18/12/2025

Cassazione: licenziamento illegittimo se il CCNL limita le videoriprese

18/12/2025

Legge Semplificazione, riapertura dei termini per Tremonti Ambiente e Conto energia

18/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro è legge. Collocamento mirato: convenzioni fino al 60%

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy