Notifica cartella dopo sospensione: iscrizione a ruolo illegittima

Pubblicato il 24 luglio 2023

La sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impedisce al Fisco e al riscossore la possibilità di notificare la cartella di pagamento e ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione.

Con sentenza n. 21824 del 21 luglio 2023, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da una società contribuente contro la decisione della CTR confermativa di una cartella di pagamento.

Quest'ultima, emessa anteriormente alla sospensione giudiziale dell'avviso di accertamento ad essa collegato, era stata notificata dopo il provvedimento di sospensione.

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tale provvedimento fosse da considerare irrilevante ai fini della emissione e della notifica della cartella in parola.

Secondo la ricorrente, per contro, la cartella - anche se emessa prima della sospensione degli atti presupposti - non poteva essere notificata una volta che tali atti erano stati sospesi dal giudice tributario.

La sospensione dell'esecuzione blocca l'iscrizione a ruolo  

La Suprema corte ha aderito alle ragioni della società contribuente, dopo aver richiamato l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei casi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato, sono inibiti, dopo tale pronuncia, all'Amministrazione, sia la formazione del ruolo che la successiva iscrizione "provvisoria".

Risulta, infatti, evidente che se l'avviso di accertamento è stato impugnato ed il contribuente ha conseguito la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non può divenire esecutivo e non può neppure essere "formato", mancandone i presupposti.

Sul punto gli Ermellini hanno anche fornito ulteriori precisazioni, evidenziando, in primo luogo, come la sospensione giudiziale dell'esecuzione, come ogni ordine giudiziale di sospensione dell'esecuzione, arresti temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in esecutivis.

Tale sospensione - si legge nella decisione - impedisce all'Amministrazione Finanziaria e al riscossore la possibilità di notificare la cartella di pagamento e ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, che deve medio tempore arrestarsi.

Laddove, poi, l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente alla stessa sospensione, non va dato corso agli atti successivi.

A seguito della sospensione del giudice, infatti, l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti interni di segno e in direzione contraria alla prosecuzione dell'esecuzione.

Il tutto, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, risultando impedita "nel mentre" qualsiasi iscrizione a ruolo, anche a titolo provvisorio, difettandone i presupposti in forza del comando giudiziale intervenuto.

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