Notifica cartella ko senza la cartolina di ritorno degli avvisi

Pubblicato il 25 febbraio 2019

Cassazione: il perfezionamento della notificazione a mezzo posta dipende dall'inoltro dell'avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile per provare la regolarità della notifica medesima.

La Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una cartella di pagamento a cui parte contribuente si era opposta contestandone l'omessa notifica.

Secondo la CTR, l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova della corretta notifica degli avvisi di accertamento presupposti, effettuata ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 890/1982, non avendo prodotto in giudizio la cartolina di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito, esibizione ritenuta indispensabile ai fini della prova della ritualità del procedimento di notifica a mezzo posta.

Non basta provare l'invio delle raccomandate

L'Ufficio finanziario aveva presentato ricorso, in sede di legittimità, contro detta ultima statuizione, deducendo che, ai fini della regolarità della notifica a mezzo posta, era sufficiente che l'Ufficiale postale avesse dato atto di aver effettuato i prescritti adempimenti, e che fosse stata fornita la prova della spedizione della raccomandata di avviso dell'avvenuto deposito (cd. CAD), senza che fosse necessaria, per contro, l'esibizione in giudizio del secondo avviso di ricevimento, relativo a tale comunicazione.

Esibizione indispensabile

Motivazioni non condivise dalla Suprema corte, la quale, con ordinanza n. 5077 del 21 febbraio 2019, ha ricordato i principi pacificamente ammessi dalla giurisprudenza sul tema delle notificazioni a mezzo posta delle cartelle esattoriali.

Nel dettaglio, ha rammentato come, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui al menzionato art. 8 della Legge n. 890/1982, sia necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), verifica che presuppone l'esibizione in giudizio del relativo avviso.

Rimane fermo, in detto contesto, che poiché tale seconda raccomandata è regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità delle modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile.

E secondo la Corte, nella specie i giudici di merito avevano correttamente applicato detti principi, ritenendo indispensabile, al fini del corretto espletamento della procedura notificatoria, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata prevista dall'articolo 8 citato.

Cassazione: notifica perfezionata solo con inoltro dell'avviso di ricevimento

Gli Ermellini, nel testo della decisione, hanno precisato che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo, l'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la cd. CAD debba ritenersi imprescindibile.

Difatti, solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'Ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita l'effettiva conoscenza, al destinatario, dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, e, quindi, che sia stato tutelato il suo diritto di difesa.

E detta verifica non può che essere effettuata attraverso la disamina di tale atto, da cui risulta che effettivamente la comunicazione di avvenuto deposito sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

07/05/2024

Aggiornamenti al Codice della Crisi d'Impresa: impatti sulle procedure di insolvenza

07/05/2024

Il contratto di apprendistato di primo livello

07/05/2024

Post diffamatorio su Facebook: sì al licenziamento per giusta causa

07/05/2024

CCNL Commercio terziario servizi, Conflavoro - Accordo del 15/4/2024

07/05/2024

Ccnl Commercio terziario servizi Conflavoro. Modifiche e integrazioni

07/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy