Notifica della cartella contestata, al mittente la prova del contenuto del plico

Pubblicato il 13 febbraio 2015 Nelle ipotesi di notifica di una cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, spetta al mittente del plico raccomandato dimostrare l'esatto contenuto di quest'ultimo, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima.

E' il principio ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 2625 dell'11 febbraio 2015 e con cui è stato accolto il ricorso avanzato da un contribuente oppostosi ad un provvedimento di fermo amministrativo del proprio veicolo - che era stato confermato nei gradi di merito - sull'assunto di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento cui lo stesso faceva riferimento.

Il ricorrente si era, in particolare, lamentato che le commissioni tributarie, nell'affermare che la spedizione effettuata dal concessionario dava di per sé garanzia che nella busta vi fosse la cartella di pagamento, avessero violato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l'onere della prova del contenuto medesimo spetta al mittente e, quindi, in questo caso al concessionario.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

Decreto PNRR convertito in legge: guida alle novità in materia di lavoro

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy