Notifica della cartella contestata, al mittente la prova del contenuto del plico
Pubblicato il 13 febbraio 2015
Nelle ipotesi di
notifica di una cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una
busta chiusa raccomandata postale, spetta
al mittente del plico raccomandato
dimostrare l'
esatto contenuto di quest'ultimo,
allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il
destinatario contesti il contenuto della busta medesima.
E' il principio ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della
sentenza n. 2625 dell'11 febbraio 2015 e con cui è stato accolto il ricorso avanzato da un contribuente oppostosi ad un provvedimento di fermo amministrativo del proprio veicolo - che era stato confermato nei gradi di merito - sull'assunto di
non aver mai ricevuto la cartella di pagamento cui lo stesso faceva riferimento.
Il ricorrente si era, in particolare, lamentato che le commissioni tributarie, nell'affermare che la spedizione effettuata dal concessionario dava di per sé garanzia che nella busta vi fosse la cartella di pagamento, avessero violato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui,
in caso di contestazione relativa al
contenuto della busta spedita, l'
onere della prova del
contenuto medesimo
spetta al mittente e, quindi, in questo caso al concessionario.