Notifica di cartella di pagamento via PEC: allegato anche in PDF

Pubblicato il 16 giugno 2022

E' da ritenere valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC con documento allegato in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini dell'originale su carta: la consegna telematica comporta comunque la conoscenza dell'atto, determinando il raggiungimento dello scopo legale.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione con ordinanza n. 19216 del 15 giugno 2022, pronunciata a conferma della decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il ricorso proposto da una società avverso la cartella di pagamento emessa, a suo carico, a seguito di controllo automatizzato.

La contribuente si era rivolta al Collegio di legittimità lamentando violazione o falsa applicazione di legge, per non avere, la CTR, dichiarato l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento in questione, mancante di attestazione di conformità dell'atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa alla contribuente in formato PDF, priva di c.d. firma digitale.

Doglianza, questa, giudicata infondata dagli Ermellini, i quali hanno rammentato, sul punto, i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sulla cui base è stata affermata la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata via PEC anche in presenza di documento allegato in formato PDF e senza firma digitale.

La notifica della cartella di pagamento - ha ricordato la Corte - può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").

In proposito, è stato altresì rammentato l'insegnamento nomofilattico pronunciato a Sezioni Unite secondo cui, in tema di processo telematico, "le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7rn" e ".pdf".

Tale principio di equivalenza - ha continuato la Cassazione - si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione e non vi è, peraltro, ragione per non estenderlo anche alla cartella di pagamento.

Inoltre, come ancora ricordato dalla Cassazione, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Nel caso in esame, in definitiva, la statuizione di appello, che non aveva ritenuto necessaria una comunicazione Pec con estensione w.p7m del file, risultava conforme ai richiamati principi di diritto e andava confermata.

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