Notifica illecito separata dall’avviso. L’istanza di adesione sospende entrambi

Pubblicato il 19 settembre 2015

Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 18377 depositata il 18 settembre 2015 – anche qualora la contestazione dell’illecito tributario sia stata notificata con atto separato dall’avviso di rettifica dell’imposta, l’eventuale presentazione da parte del contribuente dell’istanza di definizione del rapporto tributario mediante procedimento per adesione determina, ai sensi degli articoli 6 e 12 del Decreto legislativo n. 218/1997, la sospensione di 90 giorni del termine di decadenza ex articolo 21 del Decreto legislativo n. 546/1992 per l’impugnazione tanto dell’atto impositivo, quanto dell’atto di contestazione dell’illecito.

Ciò alla luce del nesso di pregiudizialità tra accertamento della debenza d’imposta e violazione tributaria, ove la condotta risulti strumentale all’inadempimento della obbligazione tributaria, integrando ossia una violazione cosiddetta “sostanziale”.

Nel caso in esame, la Suprema corte ha confermato la statuizione con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tempestiva l’impugnazione, tanto dell’avviso di accertamento quanto del provvedimento irrogativo della sanzione, avanzata da una società contribuente a seguito alla inutile scadenza della proroga di 90 giorni per le impugnazioni, decorrente dalla presentazione da parte della medesima contribuente di un’istanza di adesione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy