Notifica in cancelleria se la Pec del difensore non è nel registro

Pubblicato il 01 aprile 2019

E’ valida la notifica dell’avviso di fissazione di udienza alla parte civile costituita effettuata presso il domicilio legale del difensore qualora non sia possibile effettuarla a mezzo Pec?

Al quesito ha risposto, da ultimo, la Terza sezione penale della Cassazione, risolvendo una particolare vicenda in cui la notifica in oggetto era stata effettuata mediante deposito dell’atto in cancelleria in quanto l’utilizzo della posta elettronica certificata non era stato possibile perché il difensore domiciliatario non era inserito nel cosiddetto RegInd, ossia il registro generale degli indirizzi di posta elettronica al quale gli avvocati sono tenuti ad iscriversi.

Nel testo della sentenza n. 13729 del 29 marzo 2019, in particolare, i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui, in tema di notifiche al difensore a mezzo di PEC, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ex art. 16, comma 6 del DL n. 179/2012, nel caso in cui detta notificazione non risulti possibile per mancato inserimento dell’indirizzo Pec nel registro generale degli indirizzi.

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