Notifica postale valida se prodotta

Pubblicato il 28 aprile 2008

Stabiliscono i giudici di Cassazione, in sentenza n. 627 del 14 gennaio 2008 sugli atti per corrispondenza, che quando la parte resistente non si costituisce, è necessario venga prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata. Deve perciò giudicarsi inesistente la notificazione a mezzo posta nel caso che non venga prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento. Non rileva che il relativo piego sia stato assegnato all’ufficiale giudiziario per la consegna all’ufficio postale e la conseguente spedizione, poiché ciò non consente di documentare la effettiva consegna.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Visite mediche di controllo: nuove funzionalità dall'Inps

16/05/2025

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con le deroghe Amato

16/05/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: nuovi applicativi dal 23 maggio

16/05/2025

Autoimpiego nei settori strategici in GU: doppio bonus per i giovani

16/05/2025

Lavoro e disabilità: obblighi normativi e implicazioni organizzative

16/05/2025

Ecobonus: omessa comunicazione a ENEA? La detrazione rimane

16/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy