Notifica presso ex datore irregolare

Pubblicato il 18 ottobre 2016

Non può ritenersi regolare la notifica del decreto penale di condanna effettuata nel luogo ove l’imputato svolgeva la propria attività lavorativa qualora l’atto non sia stato consegnato a mani dell’interessato e il rapporto di lavoro risulti cessato prima della notifica medesima.

Difatti, l’articolo 157 del Codice di procedura penale, indica come luogo ove eseguire la notifica quello dove l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa.

Laddove, dunque, vi sia divergenza, anche sopravvenuta, tra la situazione di fatto e quella conosciuta dall’autorità giudiziaria procedente, la notifica non può essere ritenuta perfezionata.

Detti assunti sono stati ribaditi dai giudici della Terza sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 43735 del 17 ottobre 2016.

Secondo la Corte, la regolarità formale della notificazione, in tema restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, è idonea ad integrare la prova dell’effettiva conoscenza dell’atto solo qualora la stessa avvenga a mani dell’interessato, non incombendo su quest’ultimo l’onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di Libertà: nuove domande dal 12 maggio 2025

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Web Tax: saldo 2024 in scadenza e nuove regole acconto 2025

08/05/2025

Decreto correttivo bis: cosa cambia per CPB, adempimenti e sanzioni

08/05/2025

Sempre più vicino l'avvio del Portale nazionale del sommerso

08/05/2025

Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

08/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy