Notifica presso l'indirizzo sbagliato, ipoteca esattoriale nulla

Pubblicato il 07 febbraio 2015 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 2197 depositata il 6 febbraio 2015 – l'ipotesi di recapito dell'accertamento presso un indirizzo errato rende sempre nulla la successiva iscrizione ipotecaria operata dall'ente riscossore.

E ciò, anche qualora il contribuente abbia provveduto al saldo totale o parziale del debito in quanto il pagamento, in questo caso, non vale a sanare il vizio della procedura attivata dall'esattore.

L'ipoteca esattoriale, infatti, deve essere sempre preceduta da regolare notifica dell'accertamento.
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