Notifica ricorso solo telematica, nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo

Pubblicato il 26 febbraio 2025

La notificazione del ricorso, nel processo tributario, può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto.

Questo dopo l'entrata in vigore, il 24 ottobre 2018, dell'articolo 16 bis del Decreto legislativo n. 546/1992, come modificato dall'art. 6 bis del Decreto legge n. 119/2018.

Le concrete modalità della notificazione risultano legittimamente indicate, come previsto dalla norma primaria, dal DM n. 163/2013 e dai successivi decreti di attuazione.

Cassazione cambia orientamento: notifica cartacea nulla, serve PEC

Le puntualizzazioni arrivano dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n. 4815 del 24 febbraio 2025, pronunciata in riferimento al ricorso contro un avviso di accertamento che una società contribuente aveva notificato in forma cartacea invece che in via telematica.

Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale avevano ritenuto che la predetta notificazione fosse causa di invalidità insanabile dell'atto.

Per questo motivo, l'impugnazione della contribuente era stata dichiarata inammissibile.

La società si era rivolta alla Suprema corte, lamentando una violazione di legge atteso che, secondo la sua difesa, la notificazione telematica costituirebbe una facoltà per le parti del processo tributario e non un obbligo.

In ogni caso, la notifica aveva regolarmente raggiunto il destinatario e avrebbe dovuto trovare applicazione la sanatoria prevista dall'art. 156 del Codice di procedura civile in quanto l'atto aveva raggiunto il suo scopo.

La doglianza è stata disattesa dalla Corte di cassazione, dopo aver evidenziato che, nel caso in esame, l'originario ricorso della contribuente era stato notificato il 16 dicembre 2019 quando il Decreto ministeriale n. 119/2018 era già entrato in vigore.

Alla notifica, pertanto, poteva provvedersi solamente in forma telematica in base ad espressa previsione legislativa, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, dovendo provvedersi nel rispetto delle previsioni dettate dal DM n. 163/2013.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"A seguito dell'entrata in vigore, il 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 136 del 2018, la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione di norma primaria; le concrete modalità della notificazione risultano legittimamente indicate, come previsto dalla norma primaria, dal d.m. n. 163 del 2013 e dai successivi decreti di attuazione".

Il diverso orientamento enunciato con ordinanza n. 585/2025

Da segnalare che il presente arresto si pone in contrasto con l'interpretazione resa di recente dalla stessa Sezione tributaria della Cassazione, in un'analoga vicenda (ordinanza n. 585 del 10 gennaio 2025).

Anche in questo caso il contribuente aveva effettuato la notificazione del ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione utilizzando il servizio postale e non le modalità telematiche, sicché la notificazione era da ritenere nulla.

La notifica era stata effettuata il 14 ottobre 2019, dopo, quindi, l'entrata in vigore, il 24 ottobre 2018, dell'articolo 16 bis del Decreto legislativo n. 546/1992.

Diverse, tuttavia, le conclusioni cui sono giunti gli Ermellini.

L'invalidità, nella specie, è stata giudicata sanabile dalla costituzione in giudizio dell'Ufficio, sull'assunto che l'atto aveva raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.

Per la Corte, in altri termini, si trattava di nullità e non di inesistenza dell'atto.

Di conseguenza, avendo la notifica pacificamente raggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione in giudizio e la difesa nel merito dell'Agenzia, poteva trovare applicazione, con effetto ex tunc, la sanatoria della nullità prevista dall'art. 156, terzo comma, c.p.c.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Una società contribuente ha notificato un ricorso avverso un avviso di accertamento in forma cartacea invece che telematica. La Commissione tributaria provinciale e quella regionale hanno dichiarato l’invalidità insanabile della notifica, portando la società a ricorrere in Cassazione.
Questione dibattuta La società contribuente ha sostenuto che la notificazione telematica costituisce una facoltà e non un obbligo, invocando l’applicazione dell’art. 156 c.p.c. per sanare l’atto dato che aveva comunque raggiunto il destinatario.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la notificazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, senza possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell’atto, come previsto dalla normativa vigente (art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 e DM n. 163/2013).
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