Sentenza via pec Sì al termine breve

Pubblicato il 21 maggio 2016

La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere per mezzo posta elettronica certificata, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 comma 2 c.p.c.  come novellato dal D.l. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 (secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.).

Riforma 133 c.p.c. non osta Con norme speciali

Il nuovo testo dell’art. 133 comma 2 c.p.c., infatti, non si applica laddove norme speciali stabiliscano diversamente da norme di carattere generale (artt. 325 e 326 c.p.c.) come appunto per la sentenza di fallimento, ex art. 18 comma 14 e 15 Legge fallimentare.

E tale ricostruzione sistematica si ancora altresì al disposto di cui all'art. 16 comma 4 D.l. n. 179/2012 convertito con Legge n. 221/2012, che ha previsto che nei procedimenti civili, le comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria debbano avvenire per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 10525 depositata il 20 maggio 2016. 

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