Notifica via PEC del ricorso: valida la prova con ricevute PDF

Pubblicato il 05 febbraio 2026

Per la Cassazione, la prova della notifica del ricorso tramite PEC può essere fornita anche con le ricevute di accettazione e consegna in formato PDF.

L'attestazione di conformità è invece necessaria solo se l'intimato non svolge attività difensiva o se il controricorrente contesta espressamente la conformità della copia all'originale. In questi casi, l'attestazione di conformità potrà essere presentata fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1779 del 26 gennaio 2026, nell'esaminare un caso relativo alla validità della notifica di un ricorso in formato digitale e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario.

La questione principale riguardava la tempestività della notifica e la documentazione necessaria a provarla, mettendo in evidenza come l’evoluzione tecnologica nel campo della giustizia debba essere integrata con il rispetto delle garanzie processuali.

La Cassazione e la validità della notifica telematica nel processo tributario

Il caso in esame  

Nel caso oggetto di discussione, una parte aveva impugnato un’intimazione di pagamento ricevuta, sostenendo di non aver mai ricevuto gli atti presupposti, tra cui le cartelle e gli avvisi di accertamento.

In primo grado, il giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la parte ricorrente non avesse provato la notifica tempestiva del ricorso alla controparte, che doveva essere documentata con ricevute di notifica adeguate.

La parte ricorrente aveva quindi proposto appello contro tale decisione, ma anche il giudice dell’impugnazione aveva confermato la statuizione di primo grado.

Di conseguenza, la parte aveva deciso di ricorrere in Cassazione, argomentando che l’articolo 156 c.p.c. fosse stato violato, in quanto la nullità di un atto non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.

Inoltre, si sosteneva che fosse stato impossibile produrre il formato richiesto dai giudici di merito per provare la regolarità della notifica.

La controversia si concentrava principalmente sulla validità della documentazione prodotta, in formato PDF, per provare la tempestività della notifica tramite PEC.

La questione della notifica telematica  

Nel processo tributario telematico, la notifica degli atti tramite PEC è ormai una pratica consolidata.

Tuttavia, il caso in esame ha sollevato il problema riguardante la prova della regolarità di tale notifica e se il formato utilizzato fosse conforme agli standard richiesti dalla legge. La parte ricorrente aveva depositato le ricevute PEC di invio e di avvenuta ricezione, ma i giudici di merito avevano ritenuto insufficienti queste prove, esigendo le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna sottoscritte dai gestori del servizio.

Secondo i giudici di primo e secondo grado, la documentazione prodotta non era sufficiente a provare la tempestività della notifica, portando al rigetto del ricorso. La sentenza di appello aveva escluso la validità del ricorso, ritenendo che il formato delle prove depositate fosse difforme da quello formalmente richiesto.

La decisione della Corte di Cassazione  

La Corte di Cassazione, nel suo esame, ha affrontato il tema della validità della documentazione informatica nel processo tributario, ribadendo che la PEC garantisce una ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce una prova idonea, sebbene non con la stessa forza probatoria di un atto formale.

La Cassazione ha quindi sottolineato che la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore PEC, è sufficiente a dimostrare che il messaggio è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario, senza la necessità di una certificazione ulteriore.

Nel caso in esame, la parte ricorrente aveva depositato una copia semplice del messaggio PEC, che, sebbene scansionata, non era stata contestata dalla controparte nei gradi di giudizio precedenti. La Cassazione ha quindi stabilito che il ricorso doveva essere considerato valido, nonostante il formato delle prove depositate fosse difforme da quello richiesto dai giudici di merito.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che la regola generale sulla validità della notifica telematica si basa sulla correttezza delle procedure e sulla veridicità delle informazioni fornite.

Se non ci sono contestazioni esplicite da parte della controparte, come nel caso specifico, non è necessario produrre attestazioni di conformità, a meno che la parte contraria non contesti la conformità della documentazione.

Il principio richiamato nella decisione

Di seguito il principio di diritto richiamato dalla Cassazione:

"in caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione dell’atto, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all’art. 23, comma 2, CAD, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente, richiamandosi sul punto precedenti arresti resi in riferimento alla produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in applicazione dell’art. 2719 c.c."

E ancora:

"Pertanto, ove il controricorrente – come nel caso in esame - abbia omesso in tutti i gradi di giudizio di formulare obiezioni, è sufficiente il deposito di copie semplici (mere stampe poi scansionate) del messaggio PEC, mentre l’attestazione di conformità rimane necessaria nel caso in cui l’intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all’originale; in tali evenienze, l’attestazione di conformità potrà intervenire sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio".

Ricorso accolto

La Corte di Cassazione, in conclusione, ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di merito e rinviando il caso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

La Corte d'appello dovrà riesaminare il caso alla luce delle considerazioni fatte dalla Cassazione, valutando adeguatamente le prove presentate dalla parte ricorrente.

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