Notifiche fallimentari a mezzo Pec

Pubblicato il 14 settembre 2016

Per le società cancellate dal Registro delle imprese, la notifica del ricorso per il fallimento è valida se effettuata via PEC. Agevolate, così, anche le cancellerie dei tribunali che hanno il compito di dare notizia dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di insolvenza.

Le modalità con cui effettuare la notifica sono state precisate dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 17946 del 13 settembre 2016.

Respingendo il ricorso di una Srl in liquidazione, che aveva impugnato la sentenza con la quale ne veniva dichiarato il fallimento (adducendo come motivazione il difetto di notificazione dell'atto introduttivo della procedura fallimentare), la Suprema Corte ha fornito la propria interpretazione riguardo alle specifiche disposizioni previste per il fallimento dall'articolo 15 della Legge fallimentare (Regio decreto n. 267/1942).

Così come modificato nel 2012, l'articolo 15 Legge fallimentare prevede per i procedimenti introdotti successivamente al 31 dicembre 2013 alcune particolari formalità da rispettare per la notificazione dell'atto con cui il tribunale convoca il debitore e i creditori.

È disposto che il decreto di convocazione e il ricorso con cui il creditore ha formulato istanza di fallimento devono essere notificati, a cura della cancelleria, che può seguire un procedimento a tre fasi.

Modalità di effettuazione della notificazione

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17946/2016 ribadisce che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento deve avvenire obbligatoriamente per tre vie:

- primo tentativo di notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle imprese

- se non è possibile seguire tale modalità, la notifica avviene esclusivamente di persona presso la sede fisica della società risultante dal Registro delle imprese;

- in caso di impossibilità di seguire le prime due vie, si può notificare con deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel Registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Per la Corte non si possono seguire altre diverse formalità ed è obbligo della società mantenere attivo l'indirizzo PEC; in caso contrario si può ravvisare una condotta ostruzionistica, in violazione dei doveri di reperibilità sanciti dalla legge.

Infine, conclude la sentenza che le tre modalità indicate per la validità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, ai sensi del citato articolo 15, sono valide anche nel caso di società già cancellata dal Registro imprese.

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