La disposizione dell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ai sensi della quale le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche.
Ne discende che qualora la notificazione via Pec sia eseguita dopo le ore 21, la stessa deve ritenersi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 398 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di un ricorso in sede di legittimità, la cui richiesta di notifica, per via telematica, era avvenuta alle ore 23 dell'ultimo giorno utile.
La notificazione in esame, alla luce della disposizione sopra richiamata, è stata ritenuta perfezionata alle ore 7 del giorno successivo alla scadenza del termine di impugnazione.
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