Prima del 15 luglio 2017, ed ossia prima della piena operatività del Processo tributario telematico su tutto il territorio nazionale, le notifiche a mezzo di posta elettronica certificata nel processo tributario erano consentite solo laddove fosse operativa la disciplina del PTT.
E’ quanto si desume dal testo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 18321 del 25 luglio 2017, con la quale è stata considerata giuridicamente inesistente e, in quanto tale, insanabile, la notifica del ricorso introduttivo di una lite fiscale, effettuata tramite Pec dal difensore del contribuente all’amministrazione finanziaria in una regione dove il Processo tributario telematico non era ancora attivo.
Per la Corte, detta modalità di notificazione, allo stato, non era ancora conforme ad alcun modello legale e portava, quindi, alla declaratoria di nullità.
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