Novità della Legge Stabilità su reclamo e mediazione tributaria

Pubblicato il 03 gennaio 2014 L'articolo 1, comma 611, lett. a) della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità) ha introdotto alcune novità in materia di reclamo e mediazione tributaria modificando il testo dell'articolo 17-bis del Decreto legislativo n. 546/92.

In particolare, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il nuovo testo prevede che la presentazione del reclamo sia condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso. Inoltre, in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9 del medesimo articolo 17-bis, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Il comma 8 dell'articolo 17-bis è stato poi integrato con la previsione secondo cui l'esito del procedimento di mediazione rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a tale titolo – precisa la norma - non si applicano sanzioni e interessi.

Altra modifica concerne il computo del termine di novanta giorni: la nuova Legge (articolo 1, comma 611, lett. c), n. 3) dichiara espressamente applicabili al procedimento di mediazione le disposizioni sui termini processuali.

Infine, si segnala l'inserimento, nel testo dell'articolo 17-bis citato, del comma 9-bis ai sensi del quale la presentazione del reclamo sospende la riscossione e il pagamento delle somme, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità.

Tutte queste novità saranno applicabili con riferimento agli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.
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