Novità su welfare aziendale: chiarimenti dalle Entrate

Pubblicato il 28 marzo 2024

Con la circolare 5/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023). Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Per quanto concerne le novità in materia di welfare aziendale, si rammenta che la legge di Bilancio 2024 (in deroga all’art. 51 del Tuir) ha stabilito che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Tetto che sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico.

Tra i fringe benefit rientrano non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo della prima casa del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

Il documento di prassi fornisce anche chiarimenti:

Da ultimo, la circolare fa il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale, per il biennio 2024 -2025, gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31.12.1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può anche chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

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