Novità sulla compilazione della Certificazione Unica 2025

Pubblicato il 13 febbraio 2025

Al via la predisposizione della Certificazione Unica 2025. Il nuovo modello è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9454 del 15 gennaio 2025.

I sostituti d’imposta sono chiamati a predisporre e trasmettere all’Amministrazione Finanziaria i dati fiscali e previdenziali relativi al periodo d’imposta 2024, rispettando le tre scadenze previste:

Molteplici sono le novità e le conferme che caratterizzeranno il flusso della CU 2025: dai dati inerenti ai c.d. lavoratori frontalieri svizzeri ai fringe benefits, dalle somme detassate per premi di risultato e mance al c.d. Bonus Natale. In ambito sportivo, sono confermate le istruzioni per le collaborazioni coordinate e continuative, ma cambiano le causali per i redditi di lavoro autonomo a decorrere dal 31 luglio 2024, in ragione delle modifiche operate all’art. 53, comma 2, lett. a), TUIR.

Si rammenta che sono obbligati alla trasmissione della certificazione tutti coloro che, nel periodo d’imposta 2024, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nonché coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL.

Principali novità del modello CU 2025 - Sintesi

Nel modello CU 2025, possiamo annoverare le seguenti rilevanti novità:

Struttura della CU 2025 e termini di invio

La struttura del modello rimane pressoché invariata rispetto agli anni precedenti e si comporrà delle seguenti sezioni:

Attenzione
Si evidenzia che il Quadro CT deve essere trasmesso solo in presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e sempreché il sostituto d’imposta non abbia già, negli anni precedenti, validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT in una certificazione unica inerente periodi d’imposta precedenti. In tale ultima ipotesi, infatti, la variazione del soggetto delegato alla recezione dei modelli 730-4 potrà essere effettuata esclusivamente mediante la comunicazione CSO, nella quale andranno riportati:
Si rammenta che la trasmissione dei moduli CSO non può avvenire durante le fasi di apertura dei canali per l’invio della certificazione unica, di talché appare consigliabile procedere all’invio delle variazioni per la ricezione dei modelli 730-4 non prima degli inizi del mese di aprile 2025.

Rilevanti novità si registrano con riferimento ai termini di invio delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate. Tutti coloro che hanno corrisposto somme o valori assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988, dell’art. 21, comma 15, L. n. 449/1197 e dell’art. 11, L. n. 413/1991, ovvero coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali o premi assicurativi Inail, dovranno trasmettere all’Amministrazione Finanziaria entro il:

Nota Bene
Ai sensi dell’art. 3, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti in regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono esonerati dall’adempimento in argomento. L’esenzione, naturalmente, trova ragione nel fatto che, dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico, consentendo così all’Amministrazione finanziaria di disporre delle informazioni sui dati reddituali anche in assenza di apposite Certificazioni.

Quanto alle modalità di invio, rimane invariata la possibilità del sostituto d’imposta di suddividere il flusso telematico, inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT, le certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente da quelle relative al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi. È altresì possibile che vi siano più flussi telematici distinti anche nel caso di invio delle sole certificazioni uniche inerenti ai dati del lavoro dipendente, laddove ciò risulti più agevole per il sostituto.

Nota Bene
Il flusso di comunicazione dei dati della CU 2025 deve avvenire esclusivamente con modalità telematica e può essere trasmesso:
Il flusso si considera presentato dal giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla presentazione, l’Amministrazione finanziaria metterà a disposizione un’apposita ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento dei dati.
Si rammenta che, nel caso di incarico conferito ad un intermediario abilitato (lettera d’impegno le cui specifiche dovranno essere riportate sul modello, nel riquadro “Impegno alla trasmissione telematica”), quest’ultimo è obbligato a:

Tipologia di flussi e aspetti sanzionatori

Nella compilazione del frontespizio, oltre ai dati del soggetto che effettua la comunicazione, sarà possibile specificare se si tratta di un invio ordinario, sostitutivo o di annullamento.

In particolare, andrà barrata la casella:

Quando, dunque, il sostituto deve sostituire o annullare una certificazione già validamente trasmessa, sarà necessario predisporre una “nuova” comunicazione contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o sostituire.

Nota Bene
Non è consentito che in un unico flusso telematico siano presenti sia Certificazioni Uniche “nuove” o ordinarie, sia Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

Si rammenta che nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’art. 2, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza.

Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, sempreché inviato entro il termine di trasmissione, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio entro i cinque giorni successivi. Diversamente, per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata si applicherà, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la sanzione pari ad euro 100,00, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Laddove la certificazione venga correttamente trasmessa entro sessanta giorni dall’ordinaria scadenza, la sanzione sarà ridotta di un terzo (complessivi euro 33,33), con tetto massimo per sostituto fissato a euro 20.000.

Novità CU 2025 – Lavoratori frontalieri

Per i lavoratori frontalieri le novità sono correlate al nuovo accordo firmato il 23 dicembre 2020, ratificato dalla legge 13 giugno 2023, n. 83, che, richiamando l’art. 15, della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, sancisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è stata prestata l’attività lavorativa, mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali.

Detta disposizione ha impatti sia sui dati anagrafici (punti 42 e 46), sia nei successivi punti da 451 a 454, della sezione Altri dati, del modello CU 2025. Quest’ultimi dovranno indicare, rispettivamente, l’abbattimento, fino a un massimo del 20%, in base a quanto previsto dal predetto accordo, relativo alle ritenute, alle addizionali regionali, alle addizionali comunali, anche in acconto, di cui ha beneficiato il frontaliere svizzero.

Nei successivi punti 455 e 456, invece, dovranno essere indicati i redditi derivanti dada un contratto a tempo indeterminato o determinato, corrisposti al lavoratore dipendente residente nel territorio dello Stato, che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi. Tali importi dovranno essere considerati al lordo della quota esente, pari a 10.000 euro.

Novità CU 2025 – Fringe benefit 2024

Similarmente a quanto già avvenuto nei precedenti modelli, i campi 474 e 475 sono dedicati alle erogazioni in natura che concorrono al limite di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.

Nota Bene
Per il periodo d’imposta 2024, l’art. 1, comma 16, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha stabilito, in deroga al citato art. 51, comma 3, TUIR, la non concorrenza a formare reddito imponibile, entro il limite di 1.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori da parte dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il maggior limite si raddoppia nel caso di lavoratori dipendenti con figli, anche adottivi o affidati, che si trovino – come autocertificato – nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 2, TUIR, e, dunque:

Nella Certificazione Unica 2025, pertanto, le novità previste dalla legge di Bilancio 2024 in materia di fringe benefit, andranno indicate:

In entrambe le ipotesi, laddove il valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati superi la soglia di esenzione prevista dalla disciplina vigente per il periodo d’imposta 2024, l’intero importo sarà assoggettato ad imposizione fiscale ordinaria. A tal fine, si evidenzia che il limite in argomento può essere raggiunto anche mediante concorrenza di più beni o servizi concessi, e anche con riferimento a più sostituti nel medesimo periodo d’imposta.

Novità CU 2025 – Trattamento integrativo speciale

Il trattamento speciale e/o detassazione delle prestazioni rese per lavoro notturno o straordinario festivo, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, per i dipendenti delle imprese del settore turistico/alberghiero (art. 1, comma 21, legge 30 dicembre 2023, n. 13), pari al 15% delle retribuzioni correlate a tali prestazioni, dovrà essere indicato al punto 479.

Nota Bene
Si rammenta che il trattamento in argomento è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, che, nel periodo d’imposta 2023, siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.

Novità CU 2025 – Detassazione Mance

Per quanto attiene, invece, la detassazione delle mance, il cui trattamento è riservato ai lavoratori del settore privato dipendenti di imprese ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le informazioni andranno riportate ai seguenti punti:

Ai punti da 656 a 663, invece, vanno indicati i dati relativi alle mance eventualmente erogate da altri sostituti.

Nota Bene
La detassazione delle mance è opzionabile dai lavoratori dipendenti che, nel periodo d’imposta precedente, avevano un reddito non superiore a 50.000 euro. L’imposta sostitutiva sulle mance è applicabile nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni nel comparto.

Novità CU 2025 – Bonus Natale

L’art. 2-bis, decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto legge 14 novembre 2024, n. 167, ha previsto, per l’anno 2024, l’erogazione di una indennità correlata alla tredicesima mensilità, di importo massimo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile per i lavoratori dipendenti che soddisfano i seguenti requisiti:

La predetta indennità, denominata anche Bonus Natale, troverà collocazione nel nuovo modello CU 2025 ai seguenti punti:

Al riguardo si evidenzia che il punto 726 va compilato esclusivamente nel caso in cui il valore sia diverso da quanto riportato al punto 6 della sezione Dati fiscali. In tal caso, sarà necessario riportare, tra le annotazioni, il codice CI, evidenziando la data di inizio e di cessazione di ciascun rapporto di lavoro nel periodo d’imposta 2024.

Nei punti da 727 a 730 dovranno, invece, essere riportati i dati già presenti ai precedenti punti da 721 a 725, ma erogati da un altro sostituto, il cui codice fiscale andrà indicato al successivo punto 731.

Novità CU 2025 – AUU

Un breve cenno merita il nuovo “spazio” riservato ai dati dell’Assegno Unico Universale (AUU), che dovrà essere valorizzato esclusivamente dall’INPS.

L’area in argomento comprende i punti da 791 a 805 ed è destinata a raccogliere i dati anagrafici dei figli e dei genitori. Lo scopo è agevolare l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione precompilata. I dati che saranno indicati dall’Istituto previdenziale corrispondono a quelli in suo possesso al 31 dicembre di ogni anno.

Novità CU 2025 – Redditi lavoro sportivo

Per i lavoratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico, non si registrano particolari modifiche rispetto allo scorso anno. Per coloro che percepiscono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, andranno compilati i seguenti campi:

Per tale flusso andrà eventualmente compilata anche la nuova sezione 3-bis, della parte previdenziale dedicata alla gestione separata dei parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate (punti 53-62).

Per quanto attiene, invece, i lavoratori autonomi sportivi sono previste alcune modifiche:

Per le prestazioni rese fino al 30 luglio 2024, occorrerà utilizzare:

Per le prestazioni rese post 30 luglio 2024, a seguito dell’abrogazione della lett. a), comma 2, art. 53, TUIR, ad opera dell’art. 3, decreto legge n. 71/2024, si utilizzeranno:

QUADRO NORMATIVO

Agenzia delle Entrate – Provvedimento Direttore n. 9454 del 15 gennaio 2024

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

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