Nozze gay. Non spetta al prefetto annullare la trascrizione

Pubblicato il 30 settembre 2015

Il Tar della Lombardia, con sentenza n. 2037 del 29 settembre 2015, ha accolto il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti proposti dal Sindaco e dal Comune di Milano volti all’annullamento del decreto del 4 novembre 2014 con cui il Prefetto della Provincia di Milano aveva invalidato la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del Comune di Milano di due soggetti, appartenenti allo stesso sesso.

I due avevano contratto matrimonio in Francia e successivamente ne avevano chiesto la trascrizione nel registro dello stato civile del Comune di Milano; richiesta accolta dal Sindaco del Comune di Milano che aveva provveduto a trascrivere il predetto matrimonio.

Con il decreto qui impugnato, tuttavia, il Prefetto – alla luce della circolare del Ministero dell'Interno del 7 ottobre 2014 che invitava a procedere con la cancellazione delle trascrizione delle unioni omosessuali - aveva disposto l’annullamento della trascrizione di specie, sull’assunto che il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso non sarebbe trascrivibile in Italia, difettando del requisito sostanziale e necessario della diversità di sesso dei nubendi.

La decisione del Tar

Secondo i giudici amministrativi, per contro, il Prefetto non avrebbe alcuna potestà di intervento o rettifica con riguardo alla trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso; ed infatti, la normativa di riferimento affida soltanto all’autorità giudiziaria ordinaria il potere di rettificare o annullare gli atti indebitamente trascritti.

La posizione dei soggetti interessati dall’atto di trascrizione costituisce, in particolare, un diritto soggettivo perfetto che – se ritenuto sussistente dal giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti – “non può essere compresso o degradato per il tramite di un provvedimento amministrativo, atteso che in materia di stato delle persone non può ammettersi un intervento atipico dell’autorità amministrativa, ma si deve affidare ad un organo indipendente la sua definitiva conformazione”.

La pronuncia del Tar Lombardia si allinea a diverse decisioni già prese in materia dai Tar del Lazio e del Friuli Venezia Giulia e con le quali è stato confermato come l’annullamento della trascrizione nei registri di stato civile non competa ai prefetti ma, eventualmente, alla sola autorità giudiziaria ordinaria.

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