Nulla la notifica dell’accertamento a società incorporata

Pubblicato il 09 settembre 2022

La Corte di cassazione conferma il contenuto della pronuncia dei giudici della CTR che aveva ritenuto nulla la notifica dell’atto di accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti di una società risultata inesistente a seguito della fusione per incorporazione.

Contro la sentenza della CTR la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erronea invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento alla società incorporata.

Società incorporata e legittimazione processuale

I giudici di Piazza Cavour, nella sentenza n. 24579 pronunciata il 9 agosto 2022, rappresentano come sia accertato che la notifica dell’avviso erariale è stato effettuato alla società in data successiva all'incorporazione.

Sulla base di ciò, è pacifico che la società oggetto di un’operazione di incorporazione viene estinta. A seguito dell’estinzione, la notifica della cartella di pagamento relativa all’incorporata estinta va eseguita nei confronti dei soci anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società.

Infatti, con l’estinzione della società si ha un fenomeno di tipo successorio per il quale le obbligazioni dell’ente si trasferiscono in capo ai soci che ne possono rispondere in modo limitato od illimitato.

Sul punto l’orientamento più recente – che supera quello per cui la legittimazione attiva e passiva della società incorporata non viene meno a seguito della fusione, salva la cancellazione dal registro delle imprese - afferma che la legittimazione processuale sia da ascrivere alla incorporante; dunque il soggetto incorporato, estinto, non ha titolo a ricevere la notifica.

Questo il principio di diritto affermato (sentenza della cassazione a SS.UU. n. 21970 del 30/07/2021): “la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva”.

Pertanto viene rigettato il ricorso delle Entrate in quanto è nulla la notificazione dell’avviso di accertamento ad una società già estinta, che risulta cancellata a seguito di incorporazione. 

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