Nulle le clausole in deroga all’obbligo di assunzione a tempo indeterminato

Pubblicato il 07 giugno 2012 Con la sentenza n. 9147 del 6 giugno 2012, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le doglianze di due dipendenti di Poste Italiane a cui, in considerazione della ristrutturazione aziendale conseguente al passaggio delle Poste all'assetto privatistico, era stato fatto un contratto di lavoro a tempo determinato in deroga all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, confermato la nullità della clausola che apponeva il termine ai due contratti di lavoro in quanto, all'epoca, solo la contrattazione collettiva poteva derogare all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato.

Nel testo della stessa decisione i giudici di legittimità hanno anche sottolineato come per ottenere indennità superiori a quelle contemplate nel Collegato lavoro non è necessario che il dipendente provveda con la messa in mora del datore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy