Società di persone estinta prima dell’emissione dell’avviso di accertamento? La nullità ha effetti anche per i soci.
In tal senso l’ordinanza n. 23939 pronunciata il 27 agosto 2025 dalla Corte di cassazione.
Oggetto del giudizio sono gli avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2007 e 2008, notificati dall’Agenzia delle Entrate.
Tali avvisi erano stati emessi nei confronti di una S.a.s., cancellata dal Registro delle Imprese nel 2008, e anche nei confronti dei suoi soci.
In particolare, la Guardia di Finanza ha rilevato, mediante processo verbale di constatazione (p.v.c.), per il 2008 la mancata esibizione delle scritture contabili da parte della società.
Venivano ricostruiti componenti negativi di reddito non riconosciuti e, quindi, ripresi a tassazione i corrispondenti componenti positivi.
Per l’anno 2007 erano stati contestati ulteriori rilievi legati a costi non riconosciuti, con conseguente determinazione di redditi imponibili più elevati.
La società e i soci impugnavano gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, sollevando diversi profili di illegittimità, tra cui la nullità degli avvisi notificati alla società estinta.
La CTP:
I soci proponevano appello sostenendo che la nullità dell’accertamento a carico della società estinta dovesse essere estesa anche a loro.
La CTR rigettava l’appello dei soci, dichiarandolo inammissibile e affermando che l’estinzione della società non comportava automaticamente la nullità degli atti nei confronti dei soci.
Accoglieva invece l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la legittimazione della società estinta ad agire.
Contro la sentenza della CTR, gli ex soci della società proponevano ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi, centrati principalmente:
Il primo motivo di ricorso proposto dai contribuenti riguarda la questione centrale della vicenda: la validità, o meglio la nullità, degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese e, quindi, giuridicamente estinta.
I ricorrenti sostenevano che un atto notificato a un soggetto che non esiste più è, per definizione, nullo e improduttivo di effetti. Nel caso concreto, la società S.a.s. risultava già cancellata prima della notifica degli avvisi fiscali, e dunque gli atti erano stati rivolti a un soggetto ormai inesistente.
Secondo questa prospettazione, ciò comportava due conseguenze fondamentali:
I ricorrenti aggiungevano che, se davvero si fosse inteso chiamare i soci a rispondere dei debiti fiscali residui della società estinta, ciò avrebbe dovuto avvenire attraverso un accertamento ex novo, fondato sull’art. 5 del TUIR e sull’art. 2495 c.c., non già per il semplice effetto “riflesso” della nullità degli atti societari.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23939 del 27 agosto 2025, ha ritenuto questo argomento fondato.
Ha osservato che l’estinzione della società, per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese, determina la cessazione della sua capacità giuridica e processuale. Di conseguenza, qualunque atto impositivo emesso successivamente a tale estinzione risulta giuridicamente inesistente.
Ne deriva che gli avvisi notificati alla società cancellata non potevano produrre effetti né nei confronti della società stessa né, a maggior ragione, nei confronti dei suoi soci. Infatti:
In altre parole, la Corte ha chiarito che la responsabilità dei soci, in caso di società di persone estinta, non può nascere da un “trascinamento” degli avvisi invalidi, ma richiede sempre l’adozione di un nuovo atto motivato dall’Amministrazione finanziaria.
Questa interpretazione trova conferma anche nella giurisprudenza consolidata della stessa Corte, che ha più volte ribadito come la cancellazione di una società dal registro delle imprese comporti la perdita della sua legittimazione sostanziale e processuale.
Di conseguenza, ogni pretesa fiscale deve essere riemessa con riferimento diretto ai soci, e non può fondarsi su accertamenti nulli verso la società.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dei contribuenti, dichiarando la nullità degli avvisi di accertamento notificati alla società estinta e, di riflesso, la nullità degli avvisi notificati ai soci, poiché privi di valido fondamento; ha ritenuto assorbiti gli altri motivi.
Se il Fisco vuole rivalersi sui soci, deve notificare loro un nuovo e autonomo accertamento, motivato e valido.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".