Nulli i contratti di affitto verbali

Pubblicato il 16 maggio 2011 Con sentenza n. 3546 del 2011 il Tribunale di Milano ha fornito puntuali precisazioni sulle conseguenze di un contratto di locazione dichiarato nulla per la mancanza della forma scritta. Infatti, i magistrati milanesi rammentano che dal 1998 il contratto di locazione richiede la forma scritta e quindi la stipula avvenuta verbalmente produce nullità. Di conseguenza, di fronte ad un negozio nullo le parti hanno diritto ad ottenere la ripetizione della prestazione.

Dal punto di vista del proprietario dell'alloggio, costui può ottenere la liberazione dell'immobile e il risarcimento per occupazione senza titolo, mentre per quanto riguarda l'affittuario, questi non è tenuto a versare i canoni richiesti. Si precisa, però, che l'inquilino non può ottenere, da parte del proprietario, la restituzione di quanto già versato per il godimento del bene poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, la restituzione del corrispettivo dato per il godimento dell'immobile costituirebbe un indebito arricchimento in danno del locatore.

Infine la nullità del contratto è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

Appalti, Anac aggiorna il Bando tipo n. 1/2023

09/05/2025

Esenzione Tari per magazzini produttivi: chiarimenti della Cassazione

09/05/2025

Bonus Giovani under 35: esonero ristretto per le assunzioni nella Zes Unica

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy