Nullità della procura a vendere e del conseguente atto di vendita

Pubblicato il 10 luglio 2014 La Cassazione, con sentenza n. 15486 dell'8 luglio 2014, ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano dichiarato nulla una procura a vendere un immobile che, nell'ambito di due scritture private tra le parti, era stata rilasciata da un uomo nei confronti del proprio creditore e che, di fatto, prevedeva la facoltà di quest'ultimo, in caso di inadempimento del primo, di intestarsi il bene del debitore e cederlo a terzi.

Patto commissorio nullo

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la procura a vendere in esame consentiva al creditore di ottenere un risultato che la legge intende vietare con la previsione dell'articolo 2744 del Codice civile, ai sensi del quale “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”.

Nella specie, infatti, anche il mancato pagamento di una sola cambiale avrebbe legittimato il creditore ad attivare la procura a vendere.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dichiarazione redditi tardiva 2025: scadenza 29 gennaio 2026. Quali sanzioni

20/01/2026

Buste paga 2026, AssoSoftware: prudenza nell’applicare le nuove norme

20/01/2026

Pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e minori: cosa prevede

20/01/2026

Fatture rinumerate: quando scatta frode

20/01/2026

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: disponibile la guida delle Entrate

20/01/2026

Processo tributario: informativa al CNF sugli avvisi App IO

20/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy