Le Sezioni Unite civili di Cassazione sull’estensione e sui limiti degli effetti dell’accertamento di nullità del contratto di investimento per mancanza di forma scritta.
Alle SS.UU. era stato chiesto un chiarimento su quali fossero gli effetti e le conseguenze giuridiche dell’azione di nullità proposta dall’investitore in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli, a seguito dell’accertamento del difetto di forma del contratto quadro.
La questione sottoposta al massimo Collegio di legittimità era volta alla verifica dell’estensione degli effetti della dichiarazione di nullità anche alle operazioni che non abbiano formato oggetto della domanda proposta dal cliente ed, eventualmente, i limiti di questa estensione.
All’interno della Prima sezione della Cassazione si era, infatti, determinato un contrasto interpretativo che contrapponeva:
La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite civili, resa nel testo della sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019, prevede, da un lato, l’affermazione secondo cui la nullità del contratto di investimento, per difetto di forma scritta, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio.
Dall’altro, stabilisce che l’intermediario, qualora la domanda sia diretta a colpire solo alcuni degli ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, “se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro”.
Così, quando l’azione di nullità determini esclusivamente un sacrificio economico sproporzionato nell’altra parte, l’intermediario può opporre all’investitore l’eccezione, qualificabile come di buona fede, idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva proposta soltanto in relazione ad alcuni ordini.
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