Nullità per il mutuo fondiario utilizzato per pagare un debito

Pubblicato il 02 settembre 2019

La Corte di cassazione fornisce il proprio orientamento sulla concessione di un mutuo fondiario utilizzato per estinguere i debiti di una società presso la stessa banca.

Il fallimento della società ha chiesto di dichiarare nullo tale mutuo in quanto, attraverso le varie operazioni di accredito ed addebito, la somma sarebbe subito rientrata nella disponibilità dell’istituto di credito senza mai entrare in quella della società richiedente. Quindi, il mutuo non avrebbe svolto la sua funzione di finanziamento, avendo la sola capacità di trasformare in reale la garanzia personale.

L’ordinanza n. 21850 del 30 agosto 2019 della terza sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la pronuncia dei giudici di merito: è stato accertato che il negozio posto in essere, mutuo fondiario e costituzione di ipoteca, ha portato vantaggio alla sola banca, che ha visto rafforzare la propria garanzia da personale a reale. Infatti la somma erogata dalla banca a titolo di mutuo è stata immediatamente utilizzata per pagare alla banca un debito in precedenza scaduto.

Sono mancate, pertanto, le caratteristiche proprie del mutuo fondiario: la mancata disponibilità da parte della società è indice che la somma non ha dato sollievo alle sue finanze ma, al contrario, ha portato un peggioramento.

Ciò è indice di mancanza della causa del contratto di mutuo, privandolo della sua funzione economica. Infatti, nella premessa del negozio viene detto che il “mutuo è erogato a scopo di liquidità”. Ma, come detto, il mutuato non ha mai beneficiato di tale liquidità, essendo la somma immediatamente tornata al mutuante.

L’operazione di mutuo, in conclusione, deve considerarsi nulla.

 

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