Nullità rilevata d’ufficio con restituzione dell’indebito

Pubblicato il 16 gennaio 2018

L'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

In particolare, in ogni caso in cui venga accertata la mancanza, nel contratto, di una causa adquirendi, ed ossia sia nel caso di nullità, di annullamento, di risoluzione o di rescissione del medesimo, che in presenza di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accoglimento delle richieste restitutorie in conseguenza del rilievo d'ufficio della nullità del contratto.

Questo, anche qualora fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione.

Si deve, altresì, escludere che “la correlazione operata dalla parte tra la domanda di ripetizione ed una specifica causa di caducazione del vincolo contrattuale, impedisca al giudice di condannare alla ripetizione dell'indebito”.

E’ questo l’interessante principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 715 del 15 gennaio 2018.

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