Nullo l'accertamento emesso in anticipo

Pubblicato il 12 novembre 2015

E' nullo l'atto di accertamento che contesta un abuso del diritto se l'agenzia delle Entrate non ha rispettato il previsto termine di 60 giorni a disposizione del contribuente per inviare chiarimenti sull'accertamento.

A ribadire tale principio è la sentenza n. 23050, depositata l'11 novembre 2015, della Corte di cassazione.

I magistrati richiamano la norma (l'abrogato art. 37-bis del Dpr 600/1973, sostituito dall'art. 10-bis dello Statuto del contribuente) che dispone come l'atto impositivo ricada nella nullità se viene emanato prima dei 60 giorni previsti dalla notifica dell'invito al contraddittorio. Infatti l'ufficio fiscale è tenuto ad invitare il contribuente in contraddittorio prima dell’emissione del provvedimento e tra la data di notifica dell’invito e quella dell’accertamento devono decorrere almeno 60 giorni.

Inoltre, precisa la corte, la nullità dell'atto impositivo deriva dal vizio del procedimento concretatosi nel fatto che non è stato dato al contribuente il tempo necessario per articolare la sua difesa.

A nulla rileva, si aggiunge, che alcun pregiudizio è sorto in conseguenza del mancato rispetto del termine; il pregiudizio – affermano gli ermellini – nasce dalla violazione della regola procedimentale, posta a tutela del diritto del contribuente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Ipotesi di accordo del 17/6/2025

25/06/2025

Rinnovato il Ccnl Metalmeccanica cooperative

25/06/2025

Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: le linee guida del Ministero

25/06/2025

Inail: modifica voce di tariffa 0722

25/06/2025

Metalmeccanica pmi Confapi. Minimi trasferta e reperibilità

24/06/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Verbale di accordo del 19/6/2025

24/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy