Nullo l'avviso non inviato al fallito

Pubblicato il 12 gennaio 2009

Per la Corte di cassazione – sentenza n. 29642 del 18 dicembre 2008 – è nullo l'atto emesso nei confronti del fallito tornato in bonis cui non sia stato notificato l'avviso di accertamento. Ed infatti, l'accertamento tributario relativo ad obbligazioni i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente deve essere notificato sia al curatore che al contribuente stesso il quale, tornato in bonis, resta direttamente tenuto al soddisfacimento del debito tributario non soddisfatto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Diritto di opzione e modalità di esercizio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy