Come indicato dall'ISTAT, a partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova versione della classificazione ATECO 2025, che sarà operativa dal 1° aprile 2025.
L'ISTAT mette a disposizione gli strumenti necessari per:
La nuova classificazione viene fatta partire dal 1° aprile 2025, per permettere alle varie Amministrazioni che la impiegano di applicarla concretamente nella generazione di dati amministrativi di base e nella raccolta e distribuzione di informazioni statistiche.
Secondo quanto comunicato dall'ISTAT, la nuova classificazione ATECO 2025 è il risultato di un'attenta analisi e integrazione delle proposte di modifica alla precedente versione ATECO.
Essa rappresenta la versione italiana della classificazione europea NACE rev. 2.1, adottata tramite il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, successivamente rettificato con la modifica 2024/90720 nella versione italiana. Quest'ultima modifica ha aggiornato il regolamento (CE) n. 1893/200 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'ATECO è utilizzato dall'ISTAT per scopi statistici, come la creazione e la diffusione di dati ufficiali. La gestione della classificazione è responsabilità dell'ISTAT, che si occupa degli aggiornamenti a livello sia nazionale che internazionale.
Oltre a scopi statistici, a livello nazionale, la classificazione ATECO è impiegata anche per altre esigenze amministrative, come quelle fiscali.
Infine, l'ISTAT e il sistema camerale avvieranno il processo di ricodifica completa dei registri delle unità economiche.
Per agevolare il passaggio alla nuova classificazione, è stata creata una tabella di ricodifica che mette a confronto le versioni ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e ATECO 2025. Questo strumento è stato sviluppato in collaborazione tra l'ISTAT, il sistema camerale e l'Agenzia delle Entrate.
A partire dal 1° aprile 2025, le imprese e i liberi professionisti avranno la possibilità di verificare, e se necessario, confermare o modificare le modifiche proposte, utilizzando gli strumenti appositi che saranno forniti.
Ogni ente dovrà procedere con l'aggiornamento dei propri registri seguendo le procedure e metodologie più adeguate per raggiungere gli specifici obiettivi istituzionali.
In relazione al passaggio alla nuova classificazione ATECO 2025, vediamo sinteticamente gli adempimenti richiesti.
Ambito fiscale
Gli operatori IVA dovranno adottare i codici attività della nuova versione ATECO 2025 nelle dichiarazioni e negli atti inviati all'Agenzia delle Entrate, a meno che non siano previste indicazioni diverse nelle istruzioni dei modelli fiscali.
NOTA BENE: l’adozione della nuova classificazione non obbliga a presentare una dichiarazione di variazione secondo gli articoli 35 e 35-ter del decreto IVA. Tuttavia, ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei relativi titoli e descrizioni.
Pertanto, se un contribuente ritiene che una nuova codifica rappresenti meglio la propria attività, dovrà:
Finalità statistiche e accesso al Portale Imprese
Per quanto riguarda gli scopi statistici gestiti dall’ISTAT, a partire dal 1° aprile 2025, tutti gli utenti del Portale Statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” avranno la possibilità di verificare la propria attività economica, accedendo al link dedicato: https://imprese.istat.it/.
Dopo aver effettuato l'autenticazione, un box evidenziato nella pagina di accesso permetterà di controllare se la riclassificazione in ATECO 2025 è stata correttamente effettuata.
Con le nuove opzioni disponibili, l'utente avrà la possibilità:
oppure
In quest'ultimo caso, verrà indirizzato alla schermata Anagrafica, dove sarà possibile visualizzare l'attività economica prevalente secondo la nuova versione ATECO 2025, sia nel formato del codice che nella descrizione testuale. Inoltre, l'utente avrà la possibilità di richiedere modifiche tramite il canale di segnalazione già attivo nel portale.
Nuova codifica ATECO nel Sistema Camerale
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per integrare la nuova classificazione ATECO nel Registro delle Imprese.
A partire dal 1° aprile 2025, il processo di ricodifica verrà effettuato automaticamente e tutte le imprese coinvolte riceveranno una comunicazione sull'aggiornamento tramite gli strumenti digitali forniti dalla propria Camera di commercio.
Per garantire una transizione graduale alla nuova classificazione, durante il periodo di adattamento, la visura camerale dell'impresa riporterà sia i vecchi codici ATECO che quelli nuovi.
Inoltre, la comunicazione dell'avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno accessibili gratuitamente tramite l'app Impresa Italia.
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ del 5 marzo 2025, per le dichiarazioni IVA relative all'anno 2024 che verranno presentate a partire dal 1° aprile 2025, i contribuenti avranno la possibilità di scegliere tra due opzioni per compilare il rigo VA2:
Le istruzioni chiariscono che, nel caso in cui un contribuente eserciti più attività senza tenere una contabilità separata, dovrà inserire nella dichiarazione il codice corrispondente all'attività principale, ossia quella che genera il volume d'affari più elevato.
Nel contesto IVA, una delle applicazioni importanti dei codici ATECO riguarda il rimborso dell'IVA in via prioritaria, come stabilito dall'art. 38-bis, comma 10 del DPR n. 633/1972.
Alcuni contribuenti che soddisfano le condizioni previste dall'art. 2 del DM 22 marzo 2007 possono accedere a rimborsi IVA, annuali o infrannuali, con priorità, ovvero entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
L'accesso a questo beneficio viene determinato in base al codice ATECO associato. Tra questi soggetti ci sono quelli che applicano il sistema del reverse charge nel settore edile, come previsto dall'art. 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del DPR 633/72, ma anche coloro che svolgono attività specifiche come:
Come anticipato, la classificazione ATECO è fondamentale anche per determinare l'ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore edile. In particolare, riguarda due tipologie di prestazioni:
1. le prestazioni di servizi (ad eccezione di quelle previste dalla lettera a-ter)), inclusa la manodopera, fornite nel settore edile dai subappaltatori alle imprese impegnate nella costruzione o ristrutturazione di edifici, oppure verso l'appaltatore principale o altri subappaltatori;
2. le prestazioni di servizi legate alla pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
Per la prima categoria, l’applicazione dell'inversione contabile tra subappaltatore e appaltatore richiede che il subappaltatore svolga attività edile che rientra nella sezione F della Tabella ATECO 2007.
Nella seconda tipologia di prestazioni, invece, la norma si applica a servizi riconducibili ai codici attività indicati nella Circolare AE 14/2015, anche se il fornitore del servizio non appartiene alla sezione F.
Altro esempio di applicazione dei codici ATECO riguarda la separazione facoltativa delle attività, prevista dall'art. 36, comma 3 del DPR 633/72. In linea di principio, è possibile separare le attività ai fini dell'applicazione dell'imposta solo se esse sono sostanzialmente diverse tra loro, solitamente individuate da codici ATECO distinti.
Tuttavia, come specificato nella Circolare AE 19/2018, sebbene la classificazione ATECO, che ha finalità statistiche e di controllo, possa rappresentare un criterio utile e di riferimento principale, non può essere considerata l'unica base per determinare se le attività siano effettivamente diverse e separabili.
In altre parole, la presenza di attività sotto codici ATECO differenti, pur avendo un’importanza rilevante per la separazione facoltativa, è solo uno degli indicatori per verificare se vi siano più attività all'interno della stessa impresa.
Pertanto, il fatto che le attività appartengano allo stesso codice ATECO non impedisce automaticamente la separazione prevista dall'art. 36, comma 3 del DPR 633/72. Se, infatti, le attività presentano caratteristiche uniformi e possono essere oggettivamente distinte in base ad altri criteri, si ritiene che sussistano attività effettivamente separate e autonome, anche se svolte dalla stessa impresa.
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