Nuova contribuzione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, recuperi entro luglio 2022

Pubblicato il 21 luglio 2022

Ci sarà tempo sino alla denuncia contributiva del mese di luglio 2022 per recuperare gli oneri previdenziali dovuti ai sensi del Decreto Sostegni bis per il finanziamento della nuova indennità di disoccupazione involontaria denominata ALAS e rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

Sul punto, l’Istituto previdenziale si è espresso con i messaggi 30 maggio 2022, n. 2260, e 5 luglio 2022, n. 2694, secondo cui i maggiori oneri contributivi derivanti dalle nuove disposizioni, valide dal 1° gennaio 2022, potranno essere denunciati dalle imprese nelle mensilità di competenza maggio, giugno e luglio 2022.

Altresì, i datori di lavoro o i committenti di prestatori di lavoro autonomo con obbligo di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, oltre alla contribuzione ALAS pari al 1,06% dell’imponibile – già al netto della riduzione contributiva di cui all’art. 120, legge n. 388/2000 e dell’art. 1, commi 361 e 362, legge n. 266/2005 – dovranno adeguare anche la misura del finanziamento dell’assicurazione di malattia che aumenta dall’1,28% (valevole fino al 31 dicembre 2021) al 2,22%, realizzando, dunque, un aumento degli oneri complessivi interamente a carico dei predetti committenti pari al 2%.

La nuova indennità di disoccupazione ALAS

L’art. 66, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto – tra l’altro – una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Ci si riferisce, dunque, ai lavoratori che prestano la propria opera artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ovvero i lavoratori automi esercenti attività musicali.

Ai sensi del comma 8, del citato articolo 66, l’indennità, spettante a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta ai lavoratori del settore dello spettacolo che siano congiuntamente in possesso dei requisiti evidenziati nella seguente tabella.

Requisito

Descrizione

Non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

Il richiedente deve avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo, di collaborazione ovvero di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato al momento della presentazione della domanda.

Non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie.

Il richiedente non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro-quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli altri enti di previdenza. Non è, altresì, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

Tale requisito deve essere mantenuto durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS.

Non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il richiedente non deve essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza ovvero il richiedente non deve essere componente di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Tale requisito deve essere mantenuto durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS.

Aver maturato, nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

 

Per aver accesso all’ALAS, il richiedente deve poter far valere almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo e fino alla data di presentazione della domanda. Sono considerati utili solo i contributi legati all’attività di lavoro autonoma ex art. 2, c. 1, lett. a) e b), D. lgs. n. 182/1997. Si noti che è sufficiente l’accredito delle predette giornate in ragione dell’applicazione dell’art. 2116, Cod. Civile (principio dell’automaticità delle prestazioni).

Avere un reddito relativo all’anno civile precedente la presentazione della domanda non superiore ad euro 35.000.

 

Per accedere all’indennità in trattazione, il richiedente deve aver prodotto, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito di importo non superiore ad euro 35.000.

A tal fine sarà necessario prendere a riferimento l’intero reddito complessivo del soggetto e non soltanto quello derivante dall’attività di lavoro autonomo nel settore dello spettacolo.

La verifica reddituale verrà effettuata dall’Istituto previdenziale il quale richiederà all’Agenzia delle Entrate i dati per la verifica dei requisiti reddituali.

Similarmente a quanto avviene con NASpI e Dis-Coll, l’indennità ALAS, da calcolarsi sul reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione, sarà pari al 75% del suddetto reddito mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di euro 1.227,55, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Laddove il reddito mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS sarà pari al 75% dell’importo di 1.227,50 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.227,50 euro.

La misura massima dell’indennità è fissata, ai sensi del comma 12, in euro 1.335,40 mensili rivalutabili annualmente.

Quanto al periodo di fruizione, il successivo comma 13, prevede che l’indennità venga corrisposta per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata alla gestione di appartenenza nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo. Non sono – ovviamente – computabili eventuali periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione. Il periodo massimo di fruizione è, invece, fissato in sei mesi.

Obblighi contributivi, maggiori oneri aziendali

La conseguenza immediata e diretta rispetto al riconoscimento della nuova prestazione di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo è l’aumento delle aliquote contributive dovute all’INPS.

Nell’ambito soggettivo della disposizione rientrano, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro o committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con soggetti appartenenti alle qualifiche professionali individuate dal decreto interministeriale 15 marzo 2005 ed i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (codice qualifica 500).

Tale contribuzione “aggiuntiva”, ai sensi del comma 14, art. 66, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è pari al 2%.

In considerazione delle riduzioni contributive previste dall’art. 120, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’art. 1, commi 361 e 362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, la predetta aliquota contributiva di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS si riduce dello 0,94%, sicché – a differenza – sarà dovuto un plus contributivo pari all’1,06%.

Al contempo però, come anticipato in premessa, la predetta riduzione contributiva non opererà più per l’aliquota di finanziamento dell’assicurazione di malattia, talché il precedente contributo pari all’1,28%, valevole sino al 31 dicembre 2021, sarà dovuto nella misura piena del 2,22%.

Sostanzialmente, dunque, un aumento del costo del lavoro sulle prestazioni di lavoro autonomo nel settore dello spettacolo interamente a carico azienda del 2%.

Si rammenta che, per quanto concerne il contributo di malattia e di maternità, per l’anno 2022, opera il massimale retributivo pari ad euro 100,00 giornalieri (Circolare INPS 28 gennaio 2022, n. 15).

Determinazione nuove aliquote lavoratori autonomi – Settore spettacolo

Fino al 31/12/2021

c/IVS

-

c/Maternità

c/Malattia

c/Totale

33%

-

0%

1,28%

34,28%

Dal 01/01/2022

c/IVS

c/ALAS

c/Maternità

c/Malattia

c/Totale

33%

1,06%

0%

2,22%

36,28%

 

Determinazione nuove aliquote lavoratori autonomi esercenti attività musicali 

Fino al 31/12/2021

c/IVS

-

c/Maternità

c/Malattia

c/Totale

33%

-

0,46%

-

33,46%

Dal 01/01/2022

c/IVS

c/ALAS

c/Maternità

c/Malattia

c/Totale

33%

2,00%

0,46%

-

35,46%

 

Determinazione nuove aliquote lavoratori autonomi dello spettacolo – Pubblica Amministrazione

Fino al 31/12/2021

c/IVS

-

c/Maternità

c/Malattia

c/Totale

33%

-

0,46%

1,28%

34,74%

Dal 01/01/2022

c/IVS

c/ALAS

c/Maternità

c/Malattia

c/Totale

33%

2,00%

0,46%

2,22

37,68%

Arretrati contributivi

Con i messaggi 30 maggio 2022, n. 2260, e 5 luglio 2022, n. 2694, l’Istituto previdenziale fornisce le istruzioni applicative per il recupero della contribuzione antecedente all’emanazione delle indicazioni amministrative.

In particolare, al fine di adeguare retroattivamente gli effetti delle nuove aliquote contributive – aggiornate solo dalla mensilità di maggio 2022 – i committenti o datori di lavoro potranno recuperare la contribuzione minore dovuta per le prestazioni dei lavoratori autonomi dello spettacolo dei mesi da gennaio ad aprile 2022 con le denunce contributive di maggio, giugno e luglio 2022, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito>, i codici di nuova istituzione:

Per entrambi i codici, nell’elemento:

QUADRO NORMATIVO

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

INPS – Messaggio 30 maggio 2022, n. 2260

INPS – Messaggio 5 luglio 2022, n. 2694

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