Nuova pronuncia sulla ripartizione delle spese condominiali a seguito di vendita dell'immobile

Pubblicato il 20 dicembre 2010 Riaperta la questione sulla ripartizione delle spese condominiali nel caso di compravendita di un’unità immobiliare dalla seconda sezione della Corte di Cassazione civile che con sentenza n. 24654 del 3 dicembre 2010 ha fissato i paletti per la suddivisione delle spese di condominio nei rapporti interni tra venditore ed acquirente qualora le parti non lo abbiano pattuito nel contratto di vendita.

Pertanto in mancanza di statuizione delle parti, il principio stabilito nella sentenza n. 24564 è che occorre distinguere l'origine della spesa alla quale il condomino deve contribuire, ossia se si tratta di spesa inerente alla manutenzione ordinaria ovvero di spesa per lavori che comportino una innovazione o che comportino un esborso rilevante superiore a quello relativo alla manutenzione ordinaria.

Per le spese ordinarie la suddivisione va eseguita in proporzione al periodo di rispettivo possesso, in quanto “la nascita dell'obbligazione coincide con il compimento effettivo dell'attività gestionale mirante alla manutenzione dell'edificio”, avendo la delibera assembleare di approvazione valore meramente dichiarativo.

Diverso è il caso in cui siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni: la sentenza stabilisce che “in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. 1.4.”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy